Pubblicato il 27 Gennaio 2012

La gestione del rischio stress lavoro correlato e l'attività di vigilanza sul piano di monitoraggio, affinchè le misure pianificate vengano implementate in maniera efficace, costituiscono due punti fondamentali nella valutazione del rischio stress lavoro correlato.

Punto cruciale è il rispetto delle scadenze e dei tempi per il processo di valutazione prima e di monitoraggio poi.

Ad oggi, tutte le aziende (ad eccezione di quelle grandi, con più di 250 dipendenti) devono aver terminato almeno la valutazione preliminare, alla quale seguirà il piano di monitoraggio. Fondamentale è la fase di programmazione temporale di tutte le attività, e il rispetto delle scadenze stesse.

E’ quanto ribadisce il Coordinamento Interregionale, che ha prodotto un documento, ricco di “indicazioni per la corretta gestione del rischio da stress lavoro-correlato e per l’attività di vigilanza alla luce della lettera circolare del 18 novembre 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”.

Il presente documento, datato gennaio 2012, illustra i requisiti minimi che le valutazioni del rischio stress lavoro correlato devono soddisfare, i criteri per l’individuazione delle azioni correttive, i metodi per il controllo del rischio nelle aziende; vi sono anche alcune indicazioni sul ruolo dei Servizi di prevenzione e sicurezza, le risorse professionali e la formazione degli operatori.
Il documento pone l’accento sull’importanza di una corretta gestione del rischio da stress lavoro-correlato, cha ha inizio con la valutazione dello stesso e si mantiene viva nella fase di monitoraggio, durante la quale vanno controllate e rispettate le scadenze prefissate.
Le indicazioni fornite nel documento costituiscono il livello minimo di attuazione dell’obbligo, che deve essere soddisfatto in tutte le aziende pubbliche e private in cui trova applicazione il D.Lgs. 81/08, e che trova ampia illustrazione sia nel docuemnto i questione, che nella guida operativa INAIL.

Le aziende che alla data di emanazione delle indicazioni della Commissione consultiva, nel novembre 2010, che avevano già effettuato la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, non devono ripeterla, se è stata fatta coerentemente con i contenuti dell’accordo europeo del 8 ottobre 2004, ovvero secondo il livello minimo.

Peccato che queste indicazioni ci pervengano con circa un anno di ritardo, quando ormai la valutazione del rischio stress lavoro correlato, almeno per quanto riguarda la fase preliminare, è ultimata, o sta volgendo al termine.
Tuttavia il documento presenta anche utili indicazioni circa la fase di monitoraggio, ovvero quella fase che le aziende sono in procinto di iniziare, e nella quale hanno pianificato le azioni di miglioramento da intraprendere per il controllo del rischio.
 

Per ulteriori dettagli e chiarimenti vi invitiamo a contattarci.

 

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