Il Ministero del Lavoro aveva divulgato le indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro sul concetto di “eccezionalità” di cui al punto 3.1.4 dell’allegato VI al D.lgs. n. 81/2008, relativo al sollevamento di persone con attrezzature di lavoro non previste a tal fine.
Ora la Commissione Consultiva ha individuato specifiche procedure operative di sicurezza di tali attrezzature al fine di garantirne la sicurezza nell’uso, sempre unicamente nei casi già indicati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
Si tratta di indicazioni di natura non vincolante per gli operatori, finalizzate a fornire ai medesimi indicazioni circa le modalità operative relative all’utilizzo delle attrezzature nei casi in questione.
PREMESSA
Il D.Lgs. n. 81/2008 proibisce, come regola generale, l’uso di una macchina per una funzione per la quale non è stata progettata. Tale uso è, però, ammesso “a titolo eccezionale” nei casi previsti a condizione che vengano prese adeguate misure di sicurezza conformemente a disposizioni di buona tecnica.
Le procedure divulgate quindi possono essere considerate disposizioni di buona tecnica per il sollevamento di persone con attrezzature non assemblate con la macchina di sollevamento. Il sollevamento si deve intendere eccezionale con gru o carrelli elevatori e di esso potranno tener conto gli organi vigilanza territoriali, limitatamente ai fini di cui al citato parere sul concetto di eccezionalità, allegato.
Le uniche attrezzature oggetto del presente documento sono le attrezzature per il sollevamento di persone (piattaforme, gabbie, cestelli ecc.) che non sono assemblate con la macchina di sollevamento materiali, ma sono semplicemente sollevate dalla macchina stessa come se fossero una parte integrante del carico, sospese al gancio di una gru o posizionate sulle forche di un carrello.
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