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Pubblicato il 28 Luglio, 2017

Sicurezza e salute uffici all’estero

Sicurezza e salute uffici all’estero

Il  decreto 51/2012 regolamenta gli obblighi di sicurezza e salute per gli uffici all’estero, ambasciate comprese.

Emanato dal Ministero degli affari esteri pubblicato in GU 105 del 7/5/2012.

Il testo unico sicurezza D.lgs 81/08 all’art 3 comma 2 recita:

“Nei riguardi delle …, degli uffici all’estero di cui all’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, , le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita’ organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attivita’ … individuate .. con decreti emanati, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di …”

A cosa di applica il decreto sulla salute e sicurezza degli uffici all’estero ?

Si applica agli “uffici all’estero” come definiti dall’art 30 del DPR  5 gennaio 1967, n. 18, incluse le unita’ tecniche locali in quanto articolazioni degli stessi.

Si applica anche agli istituti italiani di cultura se gli stessi sono considerati dagli ordinamenti locali come strutture di pertinenza delle rappresentanze diplomatiche, delle

rappresentanze permanenti, o degli uffici consolari, altrimenti trova integrale applicazione la normativa locale, fatta salva l’applicazione dei principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Per gli uffici che si trovano in stati  della comunità Europea si applica la normativa locale. Pertanto gli obblighi a carico del datore di lavoro (art 17 e 19 del D.lgs 81/08) si intendono assolti quando si sia ottemperato alle disposizioni locali.

Gli uffici all’estero aventi sede negli Stati non facenti parte dell’Unione Europea dotati di una normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, si applica la normativa locale nel rispetto dei principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il datore di lavoro (titolare dell’ufficio) deve comunque:

-effettuare la valutazione dei rischi;

-assolvere gli obblighi relativi al primo soccorso e alla prevenzione incendi, nel rispetto delle disposizioni tecniche locali vigenti.

-nominare il medico competente con le modalita’ stabilite dall’articolo 7 del presente regolamento;

– nominare l’RSPP con le modalita’ stabilite dall’articolo 9.

Gli uffici all’estero aventi sede negli Stati non facenti parte dell’Unione Europea e NON dotati di una normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, si applicano i principi del D.Lgs 81/08  tenendo conto delle disposizioni tecniche locali in materia di impiantistica, antisismica, antincendio e di primo soccorso.

Il datore di lavoro (titolare dell’ufficio) deve comunque:

-effettuare la valutazione dei rischi;

-assolvere gli obblighi relativi al primo soccorso e alla prevenzione incendi, nel rispetto delle disposizioni tecniche locali vigenti.

-nominare il medico competente con le modalita’ stabilite dall’articolo 7 del presente regolamento;

– nominare l’RSPP con le modalita’ stabilite dall’articolo 9 .

Nomina del medico competente

Il capo ufficio datore di lavoro nomina come medico competente un libero professionista locale, in possesso di titoli e requisiti equivalenti a quelli Italiani negli stati Europei o non europei con legislazione simile.

La sorveglianza sanitaria tiene anche conto delle peculiari condizioni climatiche e sanitarie locali.

RSPP

Il capo ufficio datore di lavoro nomina come RSPP:

– un dipendente di ruolo in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ove presente

-un professionista in possesso di adeguate competenze in materia di prevenzione infortuni, con particolare riguardo airischi connessi allo svolgimento dell’attivita’ istituzionale delle sedi all’estero.

Qualora nello stesso edificio insistano uffici diversi e’ possibile avere un unico RSPP.

Viene abrogato il DM 21 novembre 1997, n. 497 che normava la stessa materia in ambito D.lgs 626/94.

Riferimenti Normativi

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