Pubblicato il 07 Ottobre 2014

Fonte: www.cortedicassazione.it

Sentenza n. 38343 ud. 24/04/2014 - deposito del 18/09/2014

Ricordate il disastro alla Thyssen Krupp in cui sono morte 7 persone e in cui il P.M. Guariniello era riuscito a condannare in primo grado i dirigenti per omicidio volontario con dolo eventuale ?

Dopo la sentenza del Tribunale e della Corte D’appello ecco finalmente le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione che lo scorso 24 Aprile con Sezioni Unite aveva confermato la responsabilità degli imputati per omicidio colposo e ha rigettato le accuse originali nella forma dell’omicidio volontario con dolo eventuale. La sentenza è particolarmente interessante perché traccia “i criteri di demarcazione tra dolo eventuale e colpa cosciente”. Inoltre fornisce rilevanti principi in materia di diritto penale del lavoro e di responsabilità amministrativa dell’ente.”

La linea di demarcazione tra le due forme di condanna sono particolarmente importanti per gli addetti di settore. Ecco il testo della sentenza

«In ossequio al principio di colpevolezza la linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente va individuata considerando e valorizzando la diversa natura dei rimproveri giuridici che fondano la attribuzione soggettiva del fatto di reato nelle due fattispecie.

Nella colpa si è in presenza del malgoverno di un rischio, della mancata adozione di cautele doverose idonee a evitare le conseguenze pregiudizievoli che caratterizzano l’illecito. Il rimprovero è di inadeguatezza rispetto al dovere precauzionale anche quando la condotta illecita sia connotata da irragionevolezza, spregiudicatezza, disinteresse o altro motivo censurabile. In tale figura manca la direzione della volontà verso l’evento, anche quando è prevista la possibilità che esso si compia (colpa cosciente).

Nel dolo si è in presenza di organizzazione della condotta che coinvolge, non solo sul piano rappresentativo, ma anche volitivo la verificazione del fatto di reato. In particolare, nel dolo eventuale, che costituisce la figura di margine della fattispecie dolosa, un atteggiamento interiore assimilabile alla volizione dell’evento e quindi rimproverabile, si configura solo se l’agente prevede chiaramente la concreta, significativa possibilità di verificazione dell’evento e, ciò non ostante, si determina ad agire, aderendo a esso, per il caso in cui si verifichi. Occorre la rigorosa dimostrazione che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di eventoche si è verificata nella fattispecie concreta. A tal fine è richiesto al giudice di cogliere e valutare analiticamente le caratteristiche della fattispecie, le peculiarità del fatto, lo sviluppo della condotta illecita al fine di ricostruire l’iter e l’esito del processo decisionale».

 

Per scaricare la sentenza:

http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/dettaglio_sentenza_penale.page?contentId=SZP12536

 

 

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