Pubblicato il 06 Febbraio 2018

Scadenza aggiornamento abilitazione attrezzature al 12 Marzo 2018

Scadenza aggiornamento abilitazione attrezzature al 12 Marzo 2018

Chiariamo subito che la scadenza del 12 Marzo 2018 non si applica a tutti i corsi attrezzature normati dall’accordo Stato Regioni del 22/2/2012 ma solo ad alcuni di questi.

Ripercorriamo la normativa:

L’articolo 73  comma 5 del D.lgs 81/08 stabilisce che alcune attrezzature di lavoro particolarmente pericolose richiedono il conseguimento di una abilitazione conseguita mediante frequenza ad apposito corso di formazione.

Il successivo accordo tra lo Stato, le Regioni e le province autonome del 22/2/2012 ha identificato queste attrezzature nelle seguenti:

•        Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)

•        Gru a torre

•        Gru mobile

•        Gru per autocarro

•        Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi)

•        Trattori agricoli o forestali

•        Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)

•        Pompe per calcestruzzo

Sempre la stessa normativa stabilisce che una volta conseguita l’abilitazione, la stessa vada rinnovata ogni 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione previa verifica della partecipazione a un corso di aggiornamento con la durata minima di 4 ore di cui almeno 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici di cui agli allegati III e seguenti.

All’atto dell’entrata in vigore della norma (12/3/2013) veniva concesso un regime transitorio nei confronti dei soggetti che già avevano fatto formazione (punto 9-riconoscimento della formazione pregressa).

Nello specifico il regime transitorio è cosi concepito:

Punto 9.1

Sono riconosciuti validi i corsi già effettuati entro il 12/3/2013 che soddisfano i seguenti requisiti:

 a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento;

 b) omissis

 c) omissis

Al punto 9.2, poi modificato con il punto 12.11. dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 sulla formazione degli RSPP/ASPP, circa la decorrenza dei 5 anni è stato stabilito che:

“Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di entrata in vigore del presente accordo per quelli di cui alla lettera a), omissis”.

     Pertanto coloro che con l’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni del 22/2/2012 hanno usufruito del riconoscimento della formazione pregressa di cui al punto 9.1 lettera a) dovranno completare il loro aggiornamento entro il 12/3/2018.

Ricordiamo che Lisa Servizi eroga corsi di abilitazione all’uso di attrezzature di lavoro.

Per vedere i nostri corsi accedi qui

Ing. Riccardo Borghetto

Scadenza aggiornamento abilitazione attrezzature al 12 Marzo 2018

Scadenza aggiornamento abilitazione attrezzature al 12 Marzo 2018

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