Pubblicato il 31 Gennaio 2022

Riforma del D.lgs 81/08: quali le novità per le aziende?

Riforma del D.lgs 81/08: quali le novità per le aziende?

Di ing. Riccardo Borghetto

Il parlamento Italiano, a fine 2021, all’interno della riforma del fisco e del lavoro, ha apportato importanti modifiche al D.lgs 81/08 che hanno un impatto significativo su tutte le organizzazioni.

Alcune sono immediatamente applicative, altre, che riguardano in particolare la formazione, saranno modificate da un futuro accordo tra lo Stato e le Regioni entro 30/6/2022.

Molti sono i cambiamenti per cui è legittimo parlare di mini riforma del testo unico sicurezza.

Partiamo dalla norma, la Legge 215/2021, pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 2021 n. 301, con cui è stato convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 146/2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale (chiamato anche “Decreto Fisco Lavoro”), che contiene anche modifiche importanti al D.Lgs. 81/08, noto a tutti come Testo Unico Sicurezza sul Lavoro.

Vediamo ora le modifiche più rilevanti per le organizzazioni, modifiche che sono già attive, mancando un regime transitorio.

Riforma del D.lgs 81/08 - quali le novità per le aziende?

La riorganizzazione dell’attività di vigilanza (Ispettorato Nazionale del Lavoro INL e servizi ispettivi delle Regioni)

Il Decreto Legge 146/2021 ha modificato le competenze in tema di vigilanza in materia di salute e sicurezza, equiparando le competenze dell’Ispettorato a quelle delle Regioni.

La modifica all’art 14 sulla sospensione dell’attività imprenditoriale e il nuovo allegato I

Una modifica rilevante e di sicuro impatto per le aziende è la totale riformulazione in senso più repressivo dell’art 14, ovvero l’articolo che può portare alla sospensione dell’attività imprenditoriale.

L’ispettorato Nazionale del Lavoro, adotta un provvedimento di sospensione nei seguenti casi:

-quando riscontra almeno il 10% dei lavoratori presenti irregolari.

-quando riscontra la presenza di lavoratori autonomi occasionali senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

-in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro di cui all’allegato I.

Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L’allegato I è molto importante, in quanto rappresenta l’elenco delle gravi violazioni in ambito salute e sicurezza che possono portare alla sospensione dell’attività imprenditoriale.

Il nuovo art. 14 del D.Lgs. 81/08, non prevede più la necessità di reiterazione delle violazioni per la sospensione dell’attività, ma sarà sufficiente infatti che queste siano accertate dall’organo di vigilanza per poter emettere provvedimento di sospensione.

Revoca della sospensione

È condizione per la revoca del provvedimento di sospensione:

a) la regolarizzazione dei lavoratori irregolari anche in materia di salute e sicurezza;

b) il ripristino delle condizioni di lavoro sicure;

c) la rimozione delle conseguenze pericolose;

d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro a cinque lavoratori irregolari e 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;

e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

Particolarmente severa è la sanzione per il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione. E’ previsto l'arresto fino a sei mesi.

Riforma del D.lgs 81/08:

Le novita’ che riguardano il preposto

Tra le modifiche più significative, sono di assoluta importanza quelle relative alla figura del preposto.

I compiti del preposto sono stati meglio definiti e integrati, con un evidente aumento di responsabilità attribuita a tale funzione che va specificatamente individuata dal Datore di Lavoro e a cui i contratti di categoria possono riconoscere un emolumento.

Ma andiamo in dettaglio.

La prima modifica è all’articolo 18 (obblighi del datore di lavoro e dirigente) con l’introduzione della nuova lettera b-bis) che pone a carico del datore di lavoro l’obbligo penalmente sanzionato di individuare formalmente il/i preposti.

Questo non significa necessariamente una nomina, ma è indubbio che una nomina possa servire per chiarire le responsabilità, i compiti e il perimetro che delimita le attribuzioni del preposto.

Scarica il nuovo modello di nomina del preposto predisposto da Lisa Servizi srl

Le novita’ che riguardano il preposto

Lo stipendio per le nuove responsabilità del preposto in materia di vigilanza

Viene definito che “Si rimette alla contrattazione la possibilità della previsione di un emolumento per lo svolgimento dell’attività di vigilanza” e che “il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

Non vi è alcun dubbio che i nuovi obblighi di vigilanza e di sospensione dell’attività nei casi a rischio rappresentano un aumento di responsabilità del preposto che deve essere tutelato nelle sue funzioni da eventuali ritorsioni per aver sospeso temporaneamente l’attività a rischio e (se la contrattazione collettiva lo stabilirà) anche un compenso ulteriore specifico per l’attività di vigilanza.

La vigilanza comportamentale del preposto

La modifica più importante riguarda l’articolo 19, quello che definisce gli obblighi del preposto che viene modificato attribuendo al preposto nuovi compiti.

La parte invariata è la seguente “il compito del preposto è sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

La parte nuova introduce tre nuovi obblighi, che rendono l’azione del preposto notevolmente più incisiva rispetto al verificarsi concreto di condizioni di insicurezza, riferite sia ad aspetti comportamentali dei lavoratori sia alla idoneità dei mezzi e delle attrezzature.

-“in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni…deve intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza”.

-“in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite e di persistenza dell’osservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

- f-bis “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.

Ad avviso di chi scrive queste nuove attribuzioni del preposto, se correttamente implementate, possono rappresentare un significativo miglioramento del livello di sicurezza e possono anche contribuire a migliorare la cultura della sicurezza agendo sui comportamenti a rischio.

Affinché il preposto possa realmente esercitare quanto richiesto dalla norma, deve acquisire nuove abilità di gestione del comportamento umano, abilità che quasi sempre mancano.

Appare evidente lo schema organizzativo della vigilanza: alta vigilanza in carico al Datore di lavoro/dirigente e vigilanza comportamentale in carico al preposto.

Le aziende devono organizzarsi fornendo strumenti organizzativi e formazione ai preposti per avere una vigilanza efficace e per poterla documentare, in caso di infortunio, ad esempio: checklist compilate, data base con i dati provenienti dalla vigilanza, ecc. 

L’individuazione del preposto negli appalti

L’individuazione del preposto è richiesta espressamente anche negli appalti. L’articolo 26 è stato infatti modificato con l’introduzione del nuovo comma “8-bis) Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.

La vigilanza comportamentale del preposto

Le modifiche in ambito formazione e addestramento

Ci sono modifiche molto rilevanti che riguardano l’articolo 37, che saranno definite nel dettaglio con un accordo tra lo Stato e le Regioni da definire entro il 30/6/2022.

Ad oggi vi sono vari accordi sulla formazione che sono tra loro disomogenei e creano confusione.

La conferenza delle Regioni dovrà effettuare una “rivisitazione complessiva degli accordi Stato-Regioni sulla formazione, adottando un unico strumento per accorpare, rivedere e modificare i preesistenti accordi.

La formazione del Datore di lavoro

Viene introdotto un nuovo obbligo: quello di formare il Datore di lavoro.

Finora l’obbligo era a carico solo in capo ai Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di Rspp, ora è esteso a tutti i Datori di lavoro.

I dettagli saranno definiti con i prossimi accordi Stato Regioni.

La verifica finale di apprendimento e di efficacia della formazione

I nuovi accordi Stato Regioni sulla formazione dovranno definire le modalità per la “verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.”

Non è chiaro al momento cosa succeda in caso di verifica di efficacia negativa. Probabilmente in caso di verifica negativa bisogna rifare la formazione.

La formazione del preposto

Per quanto attiene alla formazione del preposto, visto che il suo ruolo e responsabilità vengono rafforzati, si prevede che essa debba essere svolta “interamente con modalità in presenza” e debba essere “ripetuta, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”.

Ad oggi l’aggiornamento del preposto avviene con frequenza quinquennale ed è possibile anche in modalità e-learning. Anche in questo caso si nota l’importanza che viene data al preposto cosi ridefinito.

A nostro avviso per modalità in presenza si può intendere anche video conferenza sincrona.

Il registro dell’addestramento

Viene chiarito meglio che cosa si deve intendere per addestramento e come deve essere tracciato:

L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

Lisa Servizi ha sempre avuto, sin dalla realizzazione del primo modello di sistema di gestione sicurezza Easy Gest Safety, una posizione chiara sulla documentazione dell’addestramento e ha sempre ritenuto che l’addestramento sia molto importante.

L’addestramento va documentato, ad esempio con un semplice verbale (scarica il modello di verbale di addestramento di Lisa Servizi) oppure tracciandolo con apposito software.

Ad esempio Lisa Servizi ha sviluppato un apposito software in cloud per gestire tutte le scadenze HSE tra cui anche la formazione e addestramento( per maggiori informazioni visita la pagina dedicata a Easy Safety Reminder del nostro sito).

Nella pratica tutte le novità introdotte in ambito formazione rimangono al momento sospese in attesa dell’emanazione del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione, che, come già detto, dovrà entrare in vigore entro il 30/6/2022.

Invece le nuove attribuzioni del preposto entrano subito in vigore per cui è importante cominciare a organizzare la nuova gestione della vigilanza.

 

A questo proposito Lisa Servizi:

  • organizza un seminario gratuito in video conferenza “Le nuove responsabilità del preposto e la riforma del testo unico sicurezza” (svolto il 17 Febbraio 2022).

  • ha ridefinito il programma del corso per preposti per allinearlo alle nuove modifiche.

  • ha organizzato un corso di aggiornamento per preposti che richiamando le ultime modifiche fornisce agli stessi competenze di Leadership e abilità nella gestione del comportamento dei collaboratori.

Le modifiche in ambito formazione e addestramento

Organismi paritetici (articolo 51)

Attualmente nell’ambito degli organismi paritetici vi è una vera e propria giungla in cui si sono inseriti anche soggetti poco seri, nati solo a scopo di business, mentre il fine originario era quello essere “prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.”

Per fare un po di pulizia è prevista la creazione da parte del Ministero del Lavoro di un repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi sentite le associazioni comparativamente pià rappresentative sul piano nazionale.

Scarica la legge 215 del 2021

 

 

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