Il produttore/detentore di rifiuti, dovrà, se non l’ha ancora fatto, riconsiderare la codifica dei propri rifiuti sulla base delle sostanze che entrano in gioco nel ciclo produttivo ed i dati desumibili dalle schede di sicurezza:
– in presenza di un “codice a specchio” è necessario rivalutare la presenza o meno di sostanze pericolose secondo il criterio ADR
– per tutti i rifiuti già classificati pericolosi va considerata anche la caratteristica di ecotossicità – H14.
La ripercussione principale della classificazione di un rifiuto pericoloso come ecotossico sta nel fatto che tale rifiuto venga poi sottoposto alla normativa ADR, con tutto quello che ne consegue (trasporto ed etichettatura ADR, autista dotato di patentino ADR, ecc…).
Questo è quanto è stato stabilito dall’art.3, comma 6, del dl n. 2/2012, come convertito dalla legge n. 28/2012, fino ad emanazione di un decreto ministeriale specifico.