Pubblicato il 15 Dicembre 2011

È stato pubblicato finalmente anche il Decreto che prevede le sanzioni al regolamento CLP.
Il regolamento europeo che disciplina la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio di sostanze e miscele, aveva rimandato a ciascuno Stato membro la stesura delle sanzioni.
Il decreto il questione è il 186 del 27 ottobre 2011, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del reglamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006.”.
Di seguito si analizzano le principali sanzioni al CLP previste per gli utilizzatori a valle, ovvero, per tutti coloro che si limitano ad utilizzare un prodotto, una sostanza o una miscela chimica.
L’utilizzatore a valle può essere sanzionato, al pari del fornitore, produttore o importatore, per una mancata, o errata o difforme classificazione rispetto al titolo II o IV del CLP, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000€.
Chi non ottempera agli obblighi di identificazione delle informazioni sulle sostanze o sulle miscele, come previsto dagli artt. 5 e 6 del CLP è soggetto a una sanzione da 10.000 a 60.000€.
La mancata o l’errata esecuzione delle prove per determinare la pericolosità della sostanza o miscela, viene punita con una sanzione più pesante rispetto all’affidamento dell’esecuzione delle prove a laboratori senza un idoneo e pertinente sistema di qualità: nel primo caso la sanzione va da 15.000 a 90.000€, nel secondo da 5.000 a 30.000€.
È punita anche l’effettuazione di prove su animali e su esseri umani, quest’ultima punita con l’arresto fino a tre mesi o un’ammenda da 40.000 a 150.000€, ovvero con il massimo della pensa prevista.
Molta attenzione va ora fatta per l’etichettatura: la mancata apposizione dell’etichetta sull’imballaggio (anche un semplice flacone), eventuali difformità del pittogramma, la mancata segnalazione delle indicazioni di pericolo e di prudenza, sono puniti con una sanzione da 5.000 a 30.000€. Una ragione in più per etichettare in maniera corretta tutti i flaconi presenti in azienda. Spesso infatti si assiste a bottigliette dell’acqua riempite con oli o solventi, nel miglior dei casi identificati con etichette improvvisate.
Questa vuole essere una panoramica di quelle che sono l sanzioni a carico dell’utilizzatore a valle, come previsto dal CLP.
Se dal punto di vista del REACH, all’utilizzatore a valle non erano richiesti particolari oneri, se non mettere a disposizione dei propri lavoratori le schede di sicurezza aggiornate e nella propria lingua, ora, come si è visto, è richiesta un’attenzione in più.

 

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