Regione Friuli VG: Contributi rimozione amianto nelle imprese
Fonte: Regione Friuli Venezia Giulia
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Si tratta di un contributo periodico con domanda di contributo da presentare al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia, dall’1 al 28 febbraio di ogni anno utilizzando esclusivamente il modello allegato al regolamento. Per l’anno 2017 il termine è fissato al 2 ottobre.
BENEFICIARI
a) PMI ( micro, piccole e medie imprese ) secondo il regolamento Europeo 17 giugno 2014 n. 651/2014/UE
b) le grandi imprese.
Sono escluse:
a) le imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria nonché quelle sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
b) le imprese che non rispettano le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
c) le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
d) le aziende che gestiscono servizi pubblici locali.
SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO
Sono ammissibili a contributo le seguenti spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda:
a) spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese quelle inerenti l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza
b) spese relative ad analisi di laboratorio
c) le spese per la redazione del piano di lavoro di cui all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
d) le spese connesse all’attività di certificazione di cui all’articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) per l’importo massimo di 500,00 euro
SPESE NON AMMISSIBILI A CONTRIBUTO
a) le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso, ad interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto
b) le spese sostenute a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini del contributo medesimo (articolo 31 della LR 7/2000)
IMPORTO DEL CONTRIBUTO
a) per le micro-imprese, 50% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 15.000 euro
b) per le piccole e medie imprese, 40% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 30.000 euro
c) per le grandi imprese, 30% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 40.000 euro
Ricordiamo che Lisa Servizi può aiutarvi in alcuni degli adempimenti connessi alla valutazione del rischio amianto.