Pubblicato il 07 Aprile 2014

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione Consultiva Permanente su alcune domande.
Di seguito i quesiti posti e le risposte riassunte, a termine dell’articolo è riportato il link all’Interpello n.1/2014.


1) In quali casi l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale, sono equiparati ai lavoratori e devono sottostare a tutto quanto è previsto dal D. Lgs. N.81/08?

La risposta della commissione richiama la definizione definita dal decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 382 che prevede: “sono equiparati ai lavoratori, … …, gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l’uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l’uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali…”.
Viene però specificato che equiparare gli studenti ai lavoratori deve avvenire unicamente nei casi e per il tempo in cui “si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro…” e non influisce ai fini della determinazione del numero dei lavoratori.


2) Quali sono i criteri di identificazione del datore di lavoro, dirigente e preposto nel caso delle scuole cattoliche?

Per rispondere a tale quesito bisogna leggere l’art. 8 del decreto ministeriale 29 settembre 1998, n.382 che prevede i limiti di applicazione anche alle “istituzioni scolastiche ed educative non statali” , dove: “Ai predetti fini per datore di lavoro si intende il soggetto gestore di cui al titolo VIII, articoli 345 e 353 del testo approvato con D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Ove il soggetto sia una persona giuridica, per datore di lavoro si intende il rappresentante legale dell’ente ai sensi del comma 2 del predetto articolo 353.”
Oltre a quanto specificato, va specificato che il datore di lavoro, all’art. 2 , comma 1 lett. B), del D. Lgs. N. 81/2008, viene individuato come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.


3)Quali sono i criteri di identificazione e di reperimento degli enti bilaterali e organismi paritetici di cui all’accordo Stato Regioni del 21/12/2011?

La Commissione rimanda all’Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 che da le indicazioni relative a quanto prevede l’art. 37, comma 12, del D. Lgs. N.81/2008 in merito alla richiesta di collaborazione da parte del datore di lavoro agli organismi paritetici “ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro”. Viene specificato che, a parere della Commissione, non sia onere del datore di lavoro dimostrare la non presenza dell’organismo paritetico nel settore e nel territorio in cui si svolge la propria attività.


4) Limiti dell’obbligo di informazione e formazione ex art. 3 del D. Lgs. 81/2008, nel caso di docente esterno, chiamato ad una supplenza in via d’urgenza?

Poiché è previsto che la frequenza alla Formazione Generale e alla Formazione Specifica, dello stesso settore produttivo, siano riconosciuti come credito formativo, il datore di lavoro per dimostrare l’adempimento di quanto previsto dall’art. 37, comma 4, del D. Lgs. 81/2008 dovrà semplicemente chiedere al lavoratore l’esibizione degli attestati previsti dall’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011.
Nel caso in cui il lavoratore fosse sprovvisto della formazione obbligatoria, il datore di lavoro in caso di urgenza e nell’impossibilità di formare il lavoratore, preposto o dirigente prima dell’adibizione al ruolo, avrà a disposizione 60 giorni dall’assunzione per far completare il relativo percorso formativo.


Scarica il documento:
Interpello n. 1/2014

 

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