Pubblicato il 20 Febbraio 2012

Protezione civile DPCM 231 2011

Protezione civile DPCM 231 2011

IL D.lgs 81/08 (testo unico sicurezza) prevedeva l’uscita di un decreto che definisse le misure di sicurezza stante la particolare funzione della  protezione civile.

Finalmente il decreto è uscito: DPCM 231/2011 e ha il titolo “Regolamento di attuazione dell’art 3, comma 2 del D.lgs 81/08”.

L’oggetto del decreto sono le “particolari esigenze connesse all'espletamento delle attività del Dipartimento della protezione civile, nel conseguimento delle finalità proprie dei servizi di protezione civile.”

Ricordiamo che le attività di protezione civile sono definite nell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile): sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa ai vari eventi indicati all'art. 2 del decreto 225/1992.

Mentre per le attività produttive in generale è possibile una sicurezza pianificata e controllata secondo tempistiche tipiche, ciò non è possibile per quanto riguarda la sicurezza della protezione civile.

Infatti il decreto tiene conto della necessità di operare, anche a fronte del manifestarsi di scenari operativi e di circostanze non prevedibili e recanti conseguenze non valutabili preventivamente, e del fatto che per svolgere le suddette attività il personale del Dipartimento della Protezione Civile necessita di adeguata preparazione tecnica professionale, formazione, addestramento e di visite periodiche di sorveglianza sanitaria.

Le peculiarità che richiedono una impostazione specifica della sicurezza sono:

- “tempestività dell'intervento al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni;

- possibilità di intervento in contesti di rischio prevedibili e dalle conseguenze preventivamente valutabili;

- possibilità di intervento immediato anche in contesti di rischio non prevedibili e dalle conseguenze non preventivamente valutabili;

- flessibilità di impiego in ragione alle esigenze di immediatezza e all'utilizzo delle risorse disponibili, a fronte di una possibile contestuale esiguità dei tempi disponibili per l'adeguamento e l'ottimizzazione delle risorse necessarie a fronteggiare la situazione in atto;

- esigenza di operare con la necessaria flessibilità in ordine alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire l'adozione di appropriate misure di autotutela”.

Le misure di prevenzione e protezione sono ottenute mediante:

a) “corsi di formazione impartiti da docenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, appartenenti ad enti, amministrazioni, istituti di formazione competenti in materia di sicurezza, scenari di rischio e comportamenti di autotutela e autoprotezione, affinché sia assicurata la capacità di iniziativa, consapevole della natura e quantità dei pericoli connessi alla specificità dell'attività svolta;

b) attività divulgativa e informativa sulle disposizioni interne, inerenti agli argomenti di cui alla precedente lettera a);

c) attività addestrative periodiche;

d) sorveglianza sanitaria ;

e) utilizzo dei dispositivi (“vestiario, strumenti e attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali”).

Viene chiarito all’articolo 5 l’obbligo per il datore di lavoro di assicurare  espressamente la formazione, informazione e addestramento, la conformità dei dispositivi di protezione individuale.

Il datore di lavoro inoltre deve assicurare l'accertamento dell'idoneità del personale abilitato all'uso ed alla conduzione degli automezzi di servizio del Dipartimento della protezione civile”.

Ricordiamo che il testo unico sicurezza nella parte cantieri temporanei e mobili indicava alcune attività per le quali non era richiesta la stesura dei documenti obbligatori.

Si chiarisce nel DPCM 231/2011 che siamo proprio in questo caso. Infatti le attività  poste in essere dalle strutture coordinate dal Dipartimento della protezione civile, per fronteggiare eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, rientrano negli interventi da eseguire con immediatezza e speditezza, anche con affidamenti eccezionali, che non consentono la redazione preliminare né del progetto di tali interventi né del Piano della sicurezza e coordinamento.

Quindi in sintesi per gli interventi di sicurezza della protezione civile non si procede con la stesura del piano di sicurezza e coordinamento, ma in ogni caso è obbligatoria la nomina di un Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che provvede a coordinare lo svolgimento delle varie attività di competenza”.

 

Scarica il testo del DPCM 231 2011

Protezione civile DPCM 231 2011

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