Pubblicato il 10 Dicembre 2012

Procedure standardizzate valutazione rischi
Procedure standardizzate valutazione rischi
 
È stato pubblicato sul sito del governo e sulla Gazzetta Ufficiale n.285 del 6 dicembre 2012 il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 in cui sono state recepite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art.29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., ai sensi dell’art.6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.

Viene così individuato il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro in modo da semplificare l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione e l’elaborazione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.

Questo strumento trova applicazione per le imprese composte fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5, D. Lgs. 81/08 s.m.i.), per le quali era possibile valutare i rischi presenti tramite autocertificazione, ma può essere utilizzato anche per le imprese fino a 50 lavoratori (art. 29 comma 6 e comma 7, D. Lgs. 81/08 s.m.i.).

Le procedure standardizzate indicano i passi (qui riportate in estrema sintesi) da compiere per la valutazione dei rischi in azienda. Si ricorda che, quello della valutazione dei rischi, è un processo dinamico, sensibile ai cambiamenti significativi che coinvolgono il processo produttivo o l’organizzazione del lavoro.

1. Scopo
Indica il modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

2. Campo di applicazione
2.1 La presente procedura si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5, D.Lgs. 81/08 s.m.i.) : la legislazione a tale riguardo prevede per le aziende fino a 10 lavoratori di assolvere all’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui descritte.

Esclusioni: Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di
rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28:
a) aziende industriali a rischio rilevante
b) centrali termoelettriche;
c) impianti ed installazioni nucleari
d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

2.2 La procedura può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., con i limiti di cui al comma 7): la legislazione a tale riguardo concede alle aziende fino a 50 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui descritte. Tali aziende, in caso di non utilizzo di tale opportunità, devono procedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28.

Esclusioni: Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi,:
a) aziende indicate sopra;
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all’amianto

3. Compiti e responsabilità
E' responsabilità del datore di lavoro effettuare la valutazione sulla base della procedura standardizzata in conformità a quanto previsto dal Titolo I, Capo III del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

4. Istruzioni operative
Il Datore di lavoro in collaborazione con il RSPP (se diverso dal Datore di lavoro) e il Medico competente, ove previsto, effettuerà la valutazione dei rischi aziendali e la compilazione del documento, previa consultazione del RLS/RLST, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso ed eventualmente di quelle derivanti da segnalazioni dei lavoratori, secondo i passi di seguito riportati:
1) descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni
2) identificazione dei pericoli presenti in azienda
3) valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate
4) definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza

Riferimenti Normativi
Scarica il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 (contiene anche le procedure standardizzate).




Sei un'azienda che occupa fino a 10 lavoratori con autocertificazione della valutazione dei rischi e hai bisogno di chiarimenti o informazioni in merito all'elaborazione delle procedure standardizzate?

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