Pubblicato il 03 Settembre 2012

Procedure Standardizzate e autocertificazione

Procedure Standardizzate e autocertificazione

 

Procedure Standardizzate valutazione rischi: un approfondimento dell’ing. Riccardo Borghetto


PREMESSA STORICA

Il testo unico sicurezza D.lgs 81/08 nella sua ultima versione, cioè come modificato dal D.lgs 109/09 stabiliva che il termine ultimo per effettuare l’autocertificazione dei rischi per le aziende  con meno di 10 lavoratori  scadeva il 30 Giugno 2012.

Dal primo Luglio 2012 sarebbe entrato in vigore il nuovo regime:

  • Obbligo della valutazione dei rischi anche tramite procedure standardizzate per le aziende fino a 10 lavoratori
  • Possibilità di avvalersi della valutazione rischi mediante procedure standardizzate anche per aziende fino a 50 lavoratori.
     

Le procedure standardizzate dovevano essere realizzate dalla commissione consultiva permanente di cui all’art. 6 del D.lgs 81/08.

La possibilità di avvalersi delle procedure standardizzate era esclusa per le aziende ad elevati rischi.


IL DECRETO 57 del 2012


Prima dell’estate, avvicinandosi la scadenza in oggetto, e come ormai siamo stati abituati, è uscito un decreto (Decreto Legge 12 Maggio 2012, numero 57, di cui abbiamo già fornito notizia) che ha prorogato al 13/12/2012 le scadenze di Giugno, per permettere alle aziende di adeguarsi, dato che finalmente la commissione consultiva permanente per la sicurezza e la salute sul lavoro, aveva concluso i lavori e approvato le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi.

Le procedure standardizzate avrebbero dovuto essere esaminate dalla Conferenza Stato Regioni per poter essere definitivamente pubblicate con decreto ministeriale, ma questo processo è ancora in corso.


QUALI AZIENDE POSSO USARE LE PROCEDURE STANDARDIZZATE ?


Le aziende che potranno avvalersi delle procedure standardizzate sono:
 

1)   Le aziende fino a 10 lavoratori che devono usare le procedure standardizzate al posto dell’autocertificazione (art 29 comma 5) escluse le aziende ad alto rischio di cui all’art 31 comma 6, lettere a,b,c,d.

2)   Le aziende fino a 50 lavoratori, che possono usare le procedure standardizzate al posto della valutazione dei rischi (art 29 comma 6) escluse le aziende ad alto rischio di cui all’art 31 comma 6, lettere a,b,c,d ed escluse le aziende che espongono lavoratori a rischi chimici, biologici, atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni o amianto. In ambito produttivo tale limitazione è significativa in quanto esclude l’applicazione a interi settori.



CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI


Per quanto attiene al settore dei cantieri temporanei e mobili di cui al titolo IV D.lgs 81/08, tale settore era originariamente escluso dal campo di applicazione dell’autocertificazione per le aziende sotto i 50 lavoratori di cui al comma 2. Tale esclusione è stata rimossa dal D.lgs 106/09.

Pertanto ad oggi è possibile avvalersi delle procedure standardizzate anche per aziende sotto i  50 lavoratori che ricadono in ambito titolo IV, ma purchè non espongano a rischi chimico, biologici , atex, cancerogeni, mutageni, amianto.

Pertanto le aziende di costruzione sono sicuramente escluse.

Invece è possibile avvalersi delle procedure standardizzate per le aziende fino a 10 lavoratori (che sono la stragrande maggiornza) che ricadono in ambito titolo IV, anche se  espongono a rischi chimico, biologico , atex, cancerogeni, mutageni, amianto.


STRUTTURA DELLE PROCEDURE STANDARDIZZATE


Il documento in bozza di cui siamo entrati in possesso è molto compatto e semplice, rispetto ad un documento di valutazione dei rischi.

Si compone in tutto di 25 pagine di cui una parte per spiegare lo schema dello stesso e il campo di applicazione in cui è possibile utilizzarlo.

Vengono chiariti quali sono i compiti e responsabilità delle varie figure in cui è centrale la funzione del datore di lavoro. Altre figure Medico  Competente, RSPP, Dirigenti e preposti compaiono solo come soggetti “coinvolti”.

Vi sono delle istruzioni operative di dettaglio.



Il documento da compilare vero e proprio si compone di :

-una descrizione generale dell’azienda (modulo 1.1)

-descrizione delle lavorazioni e identificazione delle mansioni (1.2), purchè esternamente al documento esista  una tabella che associ in modo univoco i lavoratori alle mansioni.

Il foglio 1.2 non è pre compilato per cui è lasciato all’utente la compilazione tenendo presente che le istruzioni pretendono che la compilazione sia completa, includendo anche:
 

  • Manutenzione ordinaria e straordinaria
  • Riparazione
  • Pulizia
  • Arresto e riattivazione
  • Cambio di lavorazioni

E per quanto attiene alle situazioni lavorative:

  • Lavoro notturno
  • Lavoro solitario in condizioni critiche
  • Spazi confinati
  • Lavori in quota ecc.


L’individuazione dei pericoli avviene nel modulo 2 che è una tabella precompilata molto lunga a mo di checklist, dove è sufficiente porre delle “X” in corrispondenza della riga corrispondente al pericolo evidenziato.

La compilazione è agevolata. Pericoli non presenti possono essere aggiunti in coda alla tabella.

Nella tabella sono già indicati i riferimenti normativi o tecnici che dovranno essere in ogni caso applicati e verificati

La valutazione dei rischi avviene con il modulo 3 che fonde assieme valutazione dei rischi, misure attuate e programma di miglioramento.

Quello che emerge è che la valutazione dei rischi non evidenzia il livello del rischio (quello che di solito si misura in forma matriciale con qualche formula R=PXD), ma piuttosto si concentra sulle misure attuate.

Il programma di miglioramento nello stesso foglio prevede 3 campi: le misure da adottare, chi sono gli incaricati e la data di attuazione prevista per le misure stesse.

Nelle istruzioni si suggerisce di suddividere le misure attuate e da attuare dividendole per:

  • Tecniche
  • Organizzative
  • Procedurali
  • DPI
  • Sorveglianza sanitaria
  • Info, formazione, addestramento



GIUDIZIO FINALE

A nostro avviso il documento è buono. Abbastanza sintetico ma nello stesso tempo abbastanza efficace. Da meno peso all’aspetto cartaceo rispetto alle misure applicate e al programma di attuazione.

Bisogna vedere in caso di infortunio se lo stesso formato di documento potrà essere accettato dai giudici.

 

 

Condividi:

Formazione professionale per la tua crescita.

Lisa Servizi è un Organismo di Formazione accreditato dalla Regione Veneto in ambito di Formazione Continua, e offre formazione di alto livello attraverso la business unit dedicata, che propone corsi interaziendali a catalogo, corsi aziendali personalizzati, e-learning e training su campi prove.

Rimani informato sugli aggiornamenti di settore

Iscriviti alla Newsletter!

Segui da vicino le novità di Lisa Servizi, rimani aggiornato su eventi e servizi. Promettiamo di inviarti solo contenuti che troverai sicuramente interessanti.

Nome*
Email*