Patente a crediti e organizzazione del lavoro
di Ing. Riccardo Borghetto, Amministratore Unico di Lisa Servizi srl.
Si è già scritto molto sul contenuto della patente a crediti (Legge 56 del 2024, DM 20/9/2024 N° 132, circolare INL 4/2024.).
Per quanto riguarda l’utilità di un sistema di qualificazione delle imprese (nuovo articolo 27 D.lgs 81/08) sono perfettamente allineato a quanto scrive l’ing. Carmelo Catanoso
“Infatti, non vi è alcun effetto prevenzionale in quanto la patente viene concessa a tutte le imprese che ne fanno richiesta rimandando ad un futuro ed ipotetico controllo in campo, la veridicità di quanto dichiarato.
Non produce neanche un effetto deterrente, fatto salvo il rischio di sospensione cautelare della patente in caso di infortuni gravissimi o mortali, in quanto la decurtazione dei crediti avviene solo dopo una sentenza definitiva a carico dei soggetti d’impresa che, in genere, arriva dopo anni e anni visti i tre gradi di giudizio.
Pertanto, l’effetto deterrente è nullo anche perché, vale la pena ricordarlo, il D. Lgs. n. 758/1994 prevede che, a fronte di violazioni alla normativa prevenzionale contestate da un organismo di vigilanza e relative prescrizioni, i successivi adempimenti da parte dei contravventori, verificati dall’ente di vigilanza, estinguono il reato e, pertanto, non è applicabile la citata decurtazione.”
Lo scopo di selezionare le imprese edili e i lavoratori autonomi che operano nel mercato mediante un processo di qualificazione è non solo sacrosanto, ma potenzialmente utilissimo per committenti e operatori del settore anche in termini di risparmio di tempo, anche se non con la formulazione attuale. Era anche previsto dalla prima versione del D.lgs 81/08, poi mai attuato.
La formulazione attuale non consegue questo obiettivo e crea molti problemi.
Senza pretese di esaustività ne illustro solo alcuni:
- Mancanza di un tempo adeguato per andare a regime.
Di solito, come anche sottolineato dal consiglio di Stato, si dà un tempo congruo tra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della nuova norma e il momento in cui gli adempimenti diventano efficaci. Questo consente al “sistema Italia” di leggere, capire, valutare e organizzarsi al meglio per assolvere a quanto richiesto. Ad esempio con gli ASR sulla formazione del 2011, 2012 e 2016 si dava un tempo di transizione di almeno un anno, per consentire alle imprese di adeguarsi e transitare dal prima al dopo. In questo caso viene concesso solo un mese, quello di Ottobre 2024. A nostro avviso troppo poco per un cambiamento cosi importante e impattante. “Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre”, “A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale”.
Quanto indicato è dal punto di vista organizzativo non realizzabile. Lo capisce qualunque persona di buon senso. Se poi teniamo conto che le imprese e i lavoratori autonomi soggetti all’adempimento sono circa 400.000 e che il 95% di queste sono micro aziende senza struttura e quindi in difficoltà nell’assolvere agli obblighi burocratici, si capisce l’enormità dell’errore, tenuto conto anche del fatto che stiamo parlando di un titolo abilitativo per poter operare. C’è il serio rischio che si arrivi a fine Ottobre con molte aziende o lavoratori autonomi che per vari problemi non hanno richiesto la patente. A mio avviso sarebbe opportuno dare un tempo di adeguamento di almeno 6 mesi.
- La quantità di transazioni sul portale per le richieste di incremento dei crediti dovuti alle varie tipologie di investimenti in SSL è veramente enorme se rapportato al numero di aziende e numero di adempimenti possibili. Se ogni richiesta deve essere processata manualmente da funzionari INL e non da strumenti automatizzati, magari dotati di AI, il sistema non reggerà alle richieste e ci saranno ritardi inaccettabili, quei ritardi che affliggono già le prestazioni del sistema sanitario, la magistratura, la scuola ecc. Già oggi l’INL è sotto organico prima dell’entrata in vigore di un processo cosi impattante.
- Manca l’interoperabilità tra i sistemi informatici legati alla giustizia, per avere in real time le informazioni sulle sentenze passate in giudicato, con l’Inail, per avere informazioni sugli infortuni accaduti, con gli SPISAL, per conoscere le sanzioni irrogate. Anche in questo caso una gestione “manuale” ingesserebbe il sistema.
Mi fermo qui ma avrei ancora molto da dire.
Concludo dicendo che a tutti gli operatori della sicurezza è ben chiara l’esigenza di intervenire per ridurre gli infortuni e che il sistema Italia non sta funzionando bene. Tuttavia questo approccio frettoloso, di scrivere leggi senza pensare all’organizzazione che deve implementarle, va nella direzione opposta all’obiettivo.
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