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Pubblicato il 02 Marzo, 2022

Nuovo Formulario Unico per trasporto rifiuti nelle reti fognarie 

Nuovo Formulario Unico per trasporto rifiuti nelle reti fognarie 

Lo aspettavamo per fine settembre 2021, ha voluto farsi attendere ma finalmente è arrivato, con la Deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021 l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientale ha finalmente approvato il Nuovo Formulario Unico per trasporto rifiuti nelle reti fognarie.

Per rinfrescare la memoria, questo documento, previsto dall’ultima modifica dell’Art. 230 del D.Lgs. 152/06, andrà a sostituire il classico formulario di trasporto rifiuti per la maggior parte delle attività legate alle manutenzioni delle reti fognarie e delle fosse settiche.

Il documento, quindi, va impiegato in tutti i casi di interventi finalizzati allo svuotamento dei pozzi neri (CER 20 03 04) di pulizia/manutenzione delle reti fognarie (CER 20 03 06), compresi i casi di micro-raccolta (ossia interventi effettuati in più punti di prelievo quali unità locali dal medesimo soggetto trasportatore con il medesimo mezzo nell’arco massimo delle 24 ore).

Il nuovo formulario unico per trasporto rifiuti nelle reti fognarie, entrerà in vigore solo dal 30 aprile di quest’anno e anche quando questo accadrà i buoni e vecchi FIR continueranno a farvi comodo.

Nuovo Formulario Unico per trasporto rifiuti nelle reti fognarie 

Le principali modifiche del Nuovo formulario unico per trasporto rifiuti nelle reti fognarie

Il primo punto degno di nota riguarda l’impiego bivalente: Il “formulario unico” potrà infatti essere impiegato sia per il trasporto del rifiuto dal luogo di produzione alla propria sede legale (dove risulterà prodotto per fictio iuris) sia per il trasporto diretto dal luogo di produzione all’impianto di destino (solo nel secondo caso questo dovrà possedere tutte le caratteristiche di un FIR come una numerazione progressiva e una vidimazione).

Per la vidimazione non sarà possibile servirsi della Camera di Commercio come per i formulari classici ma l’operazione dovrà essere effettuata mediante un applicativo digitale che verrà elaborato e messo a disposizione degli utenti attraverso il sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali entro il 30/04/2022.
Il nuovo modello sostituirà integralmente il formulario di trasporto rifiuti e pertanto dovrà interfacciarsi con il Registro di Carico/scarico rifiuti esattamente come un formulario classico.

Passiamo dunque ad esaminare i contenuti di questo modello e ad analizzare come dovrà essere gestita la compilazione.
Il documento si divide in  7 sezioni numerate che analizziamo qui di seguito.

Prima Sezione

La prima sezione riguarda l’anagrafica del soggetto che effettua l’attività manutentiva e sarà comprensiva di Denominazione, Codice Fiscale, Sede Legale, N. autorizzazione/Albo, nome e cognome del conducente, data di inizio trasporto, ora, targa automezzo e targa rimorchio.

Seconda Sezione

Nella seconda sezione andranno indicati gli indirizzi degli interventi in cui verranno effettuate le operazioni manutentive. Ad ogni riga corrisponderà un prelievo. Quando non è possibile indicare un indirizzo preciso, come nel caso di una manutenzione relativa ad un’intera via, sarà sufficiente indicare Comune e località. Per ogni singolo intervento dovrà essere indicata una quantità stimata di rifiuto prelevato. Qualora gli interventi fossero più di 10 (ossia più degli spazi previsti sul modello) gli interventi eccedenti potranno essere inseriti nell’area annotazioni in alternativa all’emissione di un ulteriore nuovo documento.

Terza Sezione

La terza sezione riguarda l’identificazione del rifiuto; nell’area riferita al codice CER potrà essere inserito il codice dell’effettivo rifiuto prodotto (20 03 04 nel caso di fosse settiche o 20 03 06 nel caso di manutenzione di reti fognarie). Il trasporto dei rifiuti con questo modello è infatti accettato solo per questi due codici. Resta inteso che rifiuti identificati da CER diversi non potranno essere caricati promiscuamente nel mezzo. Sarà quindi necessario indicare lo stato fisico del rifiuto (che potrà essere quasi esclusivamente liquido o fangoso palabile). La parte relativa alle caratteristiche chimico/fisiche dovrà essere compilata solo nel caso di conferimento in discarica.

Quarta Sezione

La quarta sezione è dedicata alla quantità dei rifiuti trasportati ed è intesa come sommatoria delle quantità stimate indicate in sezione 2 (somma dei singoli interventi) e successivamente viene richiesto di inserire peso lordo, peso netto e tara. Questa sezione dovrà essere compilata dopo l’ultimo prelievo e prima del conferimento alla sede del manutentore o all’impianto di destino.

Quinta Sezione

La quinta sezione è suddivisa in due sottosezioni 5.1 e 5.2.

La 5.1 viene impiegata per il trasporto del rifiuto dal luogo della manutenzione alla sede del soggetto che ha prodotto il rifiuto (Il rifiuto andrà stoccato in regime di deposito temporaneo secondo i dettami dell’art.185-bis del D.Lgs. 152/06).  

Nel registro di Carico/Scarico sarà sufficiente apporre una registrazione unica riferita ad ogni singolo “modello unico”, indipendentemente dal numero di prelievi indicati su questo). 

Il successivo trasporto dal deposito temporaneo fino all’impianto finale di recupero o smaltimento andrà effettuato con un formulario classico e non con questo nuovo modello di documento di trasporto. 

Differentemente, nel caso in cui il rifiuto sia conferito direttamente a impianto di trattamento dovrà essere compilata la sezione 5.2 con: 

  • Codice dell’attività di recupero o smaltimento a cui è avviato il rifiuto, Denominazione o ragione sociale dell’impresa che effettua il trattamento.
  • Codice fiscale dell’impresa che effettua il trattamento.
  • Indirizzo dell’unità locale di destinazione del rifiuto.
  • n. autorizzazione o estremo dell’iscrizione ai sensi degli artt. 214 e 215 del D.Lgs 152/2006. 

Nel caso di conferimento ad impianto di depurazione bisognerà inserire gli estremi della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 110 del d.lgs 152/06 (Le due sezioni 5.1 e 5.2 sono alternative; pertanto, in nessun caso devono essere compilate) entrambe.

Sesta Sezione

La sesta sezione è dedicata alle firme dei soggetti interessati.

Settima Sezione

Nella settima sezione il destinatario del rifiuto potrà indicare l’accettazione totale, parziale o il respingimento del carico.

Le principali modifiche del Nuovo formulario unico per trasporto rifiuti nelle reti fognarie

Come vedete le informazioni pubblicate dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sono molto dettagliate per quanto attiene la compilazione del Nuovo Formulario Unico per trasporto rifiuti nelle reti fognarie e manca ancora una specifica sulle modalità di acquisizione e vidimazione delle copie.

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