Di ing. Riccardo Borghetto. Amministratore unico Lisa Servizi srl
Riceviamo decine di richieste da parte di “consulenti” che ci chiedono se possono erogare corsi antincendio o corsi Datori di Lavoro RSPP dal momento che hanno frequentato il corso formazione formatori. Chiedono se per fare un corso antincendio è necessario essere enti bilaterali o organismi paritetici. Riceviamo inoltre moltissimi attestati dubbi. Qualcuno ci ha chiesto se gli attestati che noi rilasciamo valgono a livello “Europeo” come fanno altri Enti (effettivamente su internet una “associazione” dichiara la valenza Europea delle proprie attestazioni).
Insomma la confusione in ambito formazione regna sovrana. Si nota una scarsa preparazione di molti consulenti/docenti che non conoscendo bene le norme si premurano di insegnarlo ad altri in base al motto “chi sa fa, chi non sa insegna”.
A Dicembre 2011 avevamo già pubblicato delle tabelle di sintesi degli accordi Stato Regioni del 21/12/2011, molto apprezzate e scaricate, che riassumevano gli adempimenti del 2011. Poi abbiamo realizzato le tabelle relative agli adempimenti degli accordi del 2012 sulle attrezzature e delle tabelle sui docenti formatori per illustrare che requisiti deve avere il docente formatore nei vari corsi normati scoprendo che sono pochissimi i corsi che richiedono i requisiti del DI 6/3/2013 sul docente formatore in materia di sicurezza.
Ci siamo accorti che per completare l’opera dovevamo realizzare una tabella relativa ai soggetti formatori, cioè alle organizzazioni che organizzano ed erogano il corso. Moltissimi soggetti che conosciamo anche nei nostri corsi hanno mostrato di non conoscere la differenza tra il docente formatore persona fisica e il soggetto formatore, organizzazione che eroga il corso.
In alcuni casi la normativa non impone requisiti cogenti per il soggetto formatore, che può anche coincidere con una persona fisica, come il docente. Per alcune tipologie di corsi, come per esempio i corsi per RSPP, attrezzature, addetti segnaletica stradale ecc, i soggetti formatori devono dare precise garanzie e sono un elenco limitato. In pratica il legislatore (o meglio la Conferenza Stato Regioni) ha richiesto che a rilasciare attestazioni su argomenti sensibili in materia di sicurezza siano pochi soggetti molto qualificati e non tutti i docenti che ci sono in Italia.
A questo proposito segnaliamo il fatto che per quanto riguarda i corsi attrezzature, a nostro avviso in Italia si sta verificando una violazione dell’intepretazione degli accordi Stato Regioni. Ci sono liberi professionisti, piccole strutture di consulenza/formazione, manutentori di attrezzature o venditori di macchine che organizzano corsi e rilasciano attestati acquistati da associazioni che operano (o dichiarano di operare) a livello Ope Legis. Senza entrare nel merito dei requisiti di tali associazioni, molte delle quali assolutamente serie e qualificate, ricordiamo quanto indicato al punto 1.3 dell’ASR 22/2/2012 “qualora soggetti indicati sezione B punto 1.1. intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nel modello di accreditamento definito in ogni Regione…”
Quindi solo strutture accreditate, possono collaborare con le organizzazioni ope legis. Lisa Servizi è accreditata presso la Regione Veneto.
Su questo punto qualcuno potrebbe obiettare che tali organizzazioni (liberi professionisti, piccole organizzazioni) operano come diretta emanazione delle associazioni, ma sul punto la normativa è chiara. A nostro avviso in caso di collaborazione dovrebbe essere l’associazione che “acquista” prestazioni di docenza sul territorio, non i docenti che “acquistano” attestazioni.
Ritornando alla nuova tabella, abbiamo elencato per le tipologie di corsi per la sicurezza più frequenti, quali sono i requisiti che l’ente organizzatore deve possedere, ai sensi della normativa di riferimento.
Buona lettura.