Pubblicato il 30 Settembre 2016

Nuova direttiva campi elettromagnetici D.lgs 159/2016

Nuova direttiva campi elettromagnetici D.lgs 159/2016

Nuova direttiva campi elettromagnetici D.lgs 159/2016

Dal 2 Settembre 2016 è entrato in vigore il D.lgs 159/2016 che ha recepito la direttiva campi elettromagnetici 2013/35/CE di cui abbiamo già fornito alcune indicazioni in altro post.

Sorge subito spontanea una domanda: E ora cosa dobbiamo fare?

I campi elettromagnetici sono trattati nel titolo VIII del D.lgs 81/08 che riguarda gli agenti fisici. All’articolo 181 comma 2 ove si parla di valutazione dei rischi troviamo La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti  che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.”

 

Dobbiamo anche considerare che oltre al titolo VIII che è più specifico, la “revisione” in generale del documento di valutazione dei rischi è definita anche dall’articolo 29 comma 3:

“La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, ..in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della

Protezione...A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante

dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

 

Ad avviso dello scrivente la nuova direttiva 2013/35/CE rappresenta una “evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione” per cui rientriamo sicuramente nel comma 3 dell’articolo 29. Pertanto la valutazione dei rischi da campi elettromagnetici va immediatamente rielaborata entro 30 gg dalla data di entrata in vigore del D.lgs 159/2016, ovvero entro il 2 Ottobre.

Non possiamo aspettare il quadriennio di cui all’art 181 comma 2 in quanto è intervenuto un cambiamento normativo importante che richiede di intervenire immediatamente.

Rielaborare il documento di valutazione dei rischi non sta necessariamente a significare che sono necessarie misure o bisogna rifare quelle già fatte.

Si tratta di riconsiderare la valutazione già effettuata, riesaminare le categorie di lavoratori e le attrezzature già valutate/misurate alla luce D.lgs 159/2016 e ri mappare il tutto nei nuovi limiti. Ricordiamo che le soglie da considerare sono cambiate. Nella nuova direttiva sono considerati:
-VLE valori limite di esposizione per effetti sanitari

-VLE valori limite di esposizione per effetti sensoriali

-VA valori di azione per campi elettrici e magnetici, inferiori e superiori

Inoltre i valori differiscono in funzione delle frequenze di emissione e del tipo di lavoratori considerati. Ad esempio per i lavoratori esposti a particolari rischi (esclusi quelli con dispositivi impiantati attivi)  si applicano i limiti della raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE.

In contemporanea al recepimento della nuova direttiva sono state pubblicate ottime linee guida prodotte dalla commissione Europea che permettono di escludere tutta una serie di casi di minore esposizione, dall’obbligo di effettuare misure. Può anche essere che in passato sono state effettuate misure ora non più necessarie.

E’ anche vero che la nuova direttiva considera come primo passo della valutazione la definizione della tipologia di lavoratori esposti come:

-lavoratori non esposti a particolari rischi

-lavoratori esposti a particolari rischi (esclusi quelli con dispositivi impiantati attivi)

-lavoratori con dispositivi impiantati attivi

 

Nel caso di lavoratori esposti a particolari rischi o con dispositivi impiantati attivi è necessario seguire passo passo quanto indicato dal nuovo decreto.

E’ quindi necessario predisporre una comunicazione da inviare a tutti i lavoratori per acquisire le informazioni citate.

Ovviamente la materia è delicata e soggetta a privacy e va consultato il medico competente.

 

Nel caso di sorgenti che generano campi elettromagnetici non sinusoidali è necessario utilizzare strumenti di misura che misurano il picco ponderato conformi oltre che alla nuova direttiva 2013/35/CE anche alle linee guida ICNIRP 2010. Quindi in questo caso anche se le sorgenti non sono cambiate vanno rifatte le misure in quanto la nuova metodologia porta a valori più corretti.

 

Nel caso di superamento di alcuni valori limite la nuova direttiva indica tutta una serie di prescrizioni che devono essere puntualmente verificate.

 

Lisa Servizi è dotata di attrezzature e personale qualificato per effettuare l’aggiornamento della valutazione dei rischi da campi elettromagnetici

Chiamaci allo 041 5384087 per un preventivo

  Nuova direttiva campi elettromagnetici D.lgs 159/2016

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