Novità su gestione delle emergenze e corsi antincendio: Decreto Ministeriale 2/9/21
Oggi parliamo delle ultime novità su gestione delle emergenze e corsi antincendio, che sono state introdotte con il 1 e che modificano alcune parti del Decreto Ministeriale 10/3/98.
E’ importante sottolineare che il Decreto Ministeriale 2 Settembre 2021 non sostituisce il Decreto Ministeriale 10/3/98 ma si limita ad abrogarne alcune parti, normando i criteri di utilizzo dei sistemi di sicurezza antincendio, gestione delle emergenze antincendio e i contenuti dei corsi di formazione/ aggiornamento antincendio.
Quali sono le novità su gestione delle emergenze e corsi antincendio? Quali effetti avrà questo decreto sulla formazione? E sui docenti che se ne occupano? Continua a leggere per scoprirlo.
Novità su gestione delle emergenze e corsi antincendio: gestione delle emergenze
Innanzituto all’articolo 1 del nuovo Decreto Ministeriale, viene specificato che il campo di applicazione dello stesso fa riferimeno esclusivamente alle attività che avvengono nei luoghi di lavoro.
Non sono considerati luoghi di lavoro: i mezzi di trasporto, i cantieri, i pescherecci, i boschi e le foreste.
In riferimento ai cantieri, tuttavia, quelli sottoposti al titolo quarto, e quelli di aziende considerate a rischio di incidente rilevante, sono comunque sottoposti alle previsioni del DM 2/9/21.
Nell’articolo 2 poi, si determina che il datore di lavoro è tenuto a creare un piano di emergenza se:
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Nel luogo di lavoro operano più di 10 lavoratori;
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Nel luogo di lavoro sono presenti più di 50 persone (indipendentemente dal numero di lavoratori che vi opera all’interno);
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La sua azienda è soggetta alla normativa Seveso (chiamata così in memoria del tragico incidente del 1976).
All’articolo 3, infine, si obbliga il datore di lavoro ad informare tutti i propri dipendenti sulla prevenzione degli incendi.
Le indicazioni circa quest’ultimo obbligo sono contenute, in particolare, all’interno dell’allegato 1 del Decreto Ministeriale 2 Settembre 2021 che potete consulatare cliccando sul link.
All’interno dell’allegato 2 del DM 2/9/21, invece, è contenuto l’elenco dei contenuti minimi del piano di emergenza (anche in questo caso puoi vedere l’allegato cliccando sul link).
Novità su gestione delle emergenze e corsi antincendio formazione e corsi antincendio
All’articolo 5 del Decreto Ministeriale 2 Settembre 2021, viene determinato che il datore di lavoro possa richiedere in qualunque momento un esame per verificare l’idoneità tecnica della squadra antincendio aziendale.
Nello stesso articolo si specifica che l’aggiornamento della formazione deve avvenire ogni 5 anni e che non ci sono requisiti di struttura per la squadra la quale, quindi, può essere formata da chiunque fermo restando la formazione obbligatorio ad opera di un docente abilitato.
Nell’articolo 6 poi, si elencano i requisiti di cui devono essere in possesso i docenti che si occuperanno della formazione (distinguendo i requisiti necessari per i docenti che si occupano della parte pratica e di quella teorica, per i docenti che si occupano solo della parte teorica e per i docenti che si occupano solo della parte pratica).
In particolare all’articolo 6 comma 2 sono identificati i requisiti di cui dev’essere in possesso il docente che si occupa della parte pratica e di quella teorica. Quest’ultimo dev’essere in possesso almeno di diploma e uno tra i seguenti requisiti:
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90 ore di docenza in ambito antincendio (sia nella parte teorica che nella parte pratica);
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Certificato di superamento di un corso di formazione tipo A ad opera del corpo dei VVF (Vigili del Fuoco);
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Iscrizione all’elenco del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 comma 4 del Decreto Legislativo 8 Marzo 2006 con, in aggiunta, superamento di un corso di cui al punto precedente;
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Essere un ex Vigile del Fuoco con esperienza almeno decennale nello stesso corpo.
All’articolo 6 comma 3, invece, sono identificati i requisiti di cui dev’essere in possesso il docente che si occupa della parte teorica. uest’ultimo dev’essere in possesso almeno del diploma e uno tra i seguenti requisiti:
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90 ore di docenza in ambito antincendio (nella parte teorica);
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Certificato di superamento di un corso di formazione tipo B ad opera del corpo dei VVF (Vigili del Fuoco);
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Iscrizione all’elenco del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 comma 4 del Decreto Legislativo 8 Marzo 2006;
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Essere un ex Vigile del Fuoco con esperienza almeno decennale nello stesso corpo.
Sono inoltre qualificati come docenti per la parte teorica anche coloro che alla data di entrata in vigore del Decreto (fissata al 4 Ottobre 2022) possano vantare un’esperienza teorica in materia antincendio di almeno 5 anni con più di 400 ore all’annodi docenza (all’incirca 50 giorni di corsi all’anno per 5 anni).
All’articolo 6 comma 5, invece, sono identificati i requisiti di cui dev’essere in possesso il docente che si occupa della parte pratica. Quest’ultimo dev’essere in possesso di almeno uno tra i seguenti requisiti:
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90 ore di docenza in ambito antincendio (nella parte pratica);
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Certificato di superamento di un corso di formazione tipo C ad opera del corpo dei VVF (Vigili del Fuoco);
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Essere un ex Vigile del Fuoco con esperienza almeno decennale nello stesso corpo come capo squadra o capo reparto.
Ovviamente tutti i requisiti elencati per ciascun ruolo devono essere in posseduti al momento dell’entrata in vigore del decreto che, come detto in precedenza, è attualmente fissata al 4 Ottobre 2022.
I docenti che si occupano di corsi antincendio devono frequentare specifici corsi di aggiornamento elencati all’interno dell’allegato 5 del Decreto, per consultare l’allegato puoi cliccare sul link.
All’interno dell’allegato 3 del Decreto Ministeriale 2/9/21 sono invece indicati i contenuti minimi per i corsi di formazione antincendio, e di aggiornamento della formazione antincendio.
Per vedere i programmi completi puoi visionare il contenuto cliccando sul link.
Nell’allegato 4 del DM 2 Settembre 2021, invece, viene fornita una lista delle attività i cui dipendenti sono tenuti a sostenere l’esame di idoneità tecnica presso i vigili del fuoco (anche in questo caso puoi leggere l’elenco cliccando sul link).
Un’ultima segnalazione riguardante il Decreto va fatta in relazione all’articolo 7 dove viene specificato che, i corsi antincendio già programmati in conformità al DM 10/3/98, avranno validità per i 6 mesi successivi all’entrata in vigore del DM 2 Settembre 2021 (ovvero fino al 4 Ottobre 2023).
Il primo aggiornamento lavoratori conforme alla nuova norma dovrà avvenire entro 5 anni dall’ultimo corso formativo seguito in materia.
Qualora al momento dell’entrata in vigore del DM 2 Settembre 2021, ovvero il 4 Ottobre 2022, siano trascorsi più di 5 anni dall’ultimo corso di formazione/aggiornamento seguito in materia, è reso obbligatorio aggiornarsi entro 12 mesi (quindi entro il 4 Ottobre 2023).
All’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 2 Settembre 2021, infine, saranno automaticamente abrogati gli articoli 3, 5, 6 e 7 del Decreto Ministeriale 10 Marzo 1998 (dell’articolo 3, tuttavia, verranno abrogati solo alcuni comma).
Novità su gestione delle emergenze e corsi antincendio: i riferimenti
Vi consigliamo inoltre di scaricare, e leggere, l’infografica creata da AiFos a cui potete accedere cliccando sul link.
Lisa Servizi offre diversi corsi per insegnarti a gestire le emergenze antincendio in base al livello di richio di incendio tuo luogo di lavoro per informazioni clicca sul link.
Per aggiornarti sui cambiamenti introdotti abbiamo pensato di offrirti un nuovo corso dedicato ai nuovi decreti, clicca su questo link per maggiori informazioni:
Il superamento del DM 10 marzo 1998 con i nuovi decreti antincendio