Pubblicato il 10 Febbraio 2023

Nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in Smart Working: Interpello 1-2023

Nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in Smart Working:

Interpello 1-2023 ai sensi dell’articolo 12 del D.lgs n.81/2008.

La commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro risponde all’istanza presentata dalla Confcommercio – Imprese per l’Italia che qui riportiamo

«(…) possibilità, per il datore di lavoro, di continuare attivamente, nonostante il periodo pandemico e in relazione all’utilizzo sempre maggiore del “lavoro agile”, ai sensi della L. 22 maggio 2017 n. 81, le attività di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, al fine di garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro anche nei confronti di lavoratori videoterminalisti che operano in smart working e che si trovano, attualmente, a svolgere attività lavorativa presso il proprio domicilio o, comunque, in luoghi anche molto lontani dalla propria sede di lavoro, si richiede se sia possibile, per il datore di lavoro (come pare, anche alla luce dell’attuale situazione pandemica e, in ogni caso, stante il massivo utilizzo del “lavoro agile”) individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti ora continuano ad operare in regime di smart working, specificamente individuati per apposite aree territoriali (provincie e/o regioni) e appositamente nominati esclusivamente per tali aree e per le tipologie di lavoratori operanti da tali aree».

In sintesi la Confcommercio chiede se il Datore di Lavoro può nominare un medico competente diverso o in aggiunta a quello già nominato, più vicino al lavoratore che opera in smart working.

Per rispondere all’istanza la Commissione Interpelli fa riferimento al Testo Unico D.lgs 81/2008.

Nel dettaglio riportiamo qui gli articoli:

Art.2 “Definizioni”, in particolare al 

  • Comma h che definisce “medico competente”:

“medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”;

  • Comma m che definisce la sorveglianza sanitaria”:insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”;
  • Comma t che definisce l’“unità produttiva”:“stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”.

All’articolo 3 “Campo di applicazione” comma 10

A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all'Accordo-Quadro Europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le Direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali”.

Articolo 18 “Obblighi del datore di lavoro e dirigente”

Comma 1 lettera a) che pone in capo al datore di lavoro e al datore di lavoro l’obbligo di nomina del medico competente per effettuare la sorveglianza sanitaria prevista dal D.lgs.

Articolo 25 del D.lgs “Obblighi del medico competente”

Comma 1 lettera a) che stabilisce la collaborazione tra medico competente e datore di lavoro e Servizio di Prevenzione e Protezione:

“alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale”, inoltre la lettera b) dello stesso comma prevede che il medico competente “programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati”;

Articolo 39 “Svolgimento dell’attività di medico competente” comma 6 in cui è stabilito che il Datore di Lavoro può nominare più Medici Competenti nel caso di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese e se la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità. Il Datore di Lavoro può nominare più medici competenti individuando tra questi uno con funzioni di coordinamento.

Infine nell’Interpello viene fatto riferimento all’articolo 22 comma 1, della legge 22 maggio 2017, n.81  “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.

Che prescrive che il datore di lavoro garantisce la salute e sicurezza del lavoratore che svolge prestazione in modalità lavoro agile, e a tal fine consegna al lavoratore e all’RLS, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nei quali vengono individuati i rischi generali e specifici connessi alla modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

La risposta all’istanza

L’articolo 39 del Testo Unico, “Svolgimento dell’attività di medico competente” al comma 6 stabilisce che il Datore di Lavoro può nominare più di un medico competente, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento, “per particolari esigenze organizzative nel caso di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi”.

A parere della Commissione la nomina di più medici competenti non può che essere ricondotta nell’ambito della suddetta previsione normativa”.

L’interpello poi specifica che:

“qualora trovi applicazione la citata disposizione, ogni medico competente, verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente.

In linea generale, infine, si osserva che dovrà essere cura del datore di lavoro rielaborare il documento di valutazione dei rischi nei casi di cui all’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo, n.81 del 2008”.

Scarica la risposta all'istanza d'interpello n.1 del 2023

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