Pubblicato il 14 Luglio 2011

Modello organizzazione sicurezza : sistema disciplinare

Modello organizzazione sicurezza : sistema disciplinare

I fatti:

Il comitato N° 4 (Modelli di organizzazione e Gestione: MOG) aveva analizzato la questione dei requisiti aggiuntivi ai sistemi di gestione della sicurezza Uni Inail o OHSAS 18001 perché fossero conformi all’art. 30 del Testo Unico Sicurezza e quindi avere efficacia esimente delle sanzioni del D.lgs 231/01.


Ora le conclusioni sono state pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro dal titolo “Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 D.lgs 81/08-Chiarimenti sul sistema di controllo (comma 4 dell’art.30 del Dlgs 81/08) ed indicazione per l’adozione del sistema disciplinare per le aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito conformemente alle linee_ guida Uni Inail o alle OHSAS 18001:2007 con tabella di correlazione art 30 D.lgs 81/08 - linee guida Uni Inail -BS OHSAS 18001: 2007 per l’identificazione delle parti corrispondenti”

Tale documento e l’allegata tabella di correlazione è stato realizzato allo scopo di “fornire indicazioni alle Aziende che si sono dotate o che, in attesa della definizione di procedure semplificate per l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese, intendono dotarsi di un modello di organizzazione e di gestione della sicurezza conforme alle UNI INAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS18001:2007, affinché possano:

- accertare, in un processo di autovalutazione, la conformità del proprio Modello ai requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito D.Lgs. n. 81/2008, per le parti corrispondenti;

- apportare eventuali integrazioni organizzative e/o gestionali e/o documentali, necessarie allo scopo di rendere il proprio modello di organizzazione e di gestione conforme ai requisiti di cui all'artic. 30 del D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento al sistema di controllo (comma 4 dell'artic. 30 del D. Lgs. n. 81/2008) ed al sistema disciplinare (comma 3 dell'art.30 del D. Lgs. n. 81/2008)”.

Dalla "Tabella di Correlazione articolo D.Lgs 81/08 - Linee Guida UNI INAIL - OSHAS 18001:2007" allegata emerge infatti che “l'unica parte non corrispondente tra le UNI — INAIL, le BS OSHAS 18001:2007 e quanto richiesto all'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008, è l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione e gestione.

Vengono poi forniti chiarimenti per quanto riguarda il sistema di controllo del modello di organizzazione e gestione.

 “qualora un'azienda si sia dotata di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme ai requisiti delle Linee Guida UNI-INAIL o delle BS OHSAS 18001:2007, essa attua il proprio sistema di controllo secondo quanto richiesto al comma 4 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008, attraverso la combinazione di due processi che sono strategici per l'effettività e la conformità del sistema di gestione stesso: Monitoraggio/Audit Interno e Riesame Della Direzione”.

Si evidenzia tuttavia che tali processi rappresentano un sistema di controllo idoneo ai fini di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 81/2008 “solo qualora prevedano il ruolo attivo e documentato, oltre che di tutti i soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza, anche dell'Alta Direzione (intesa come posizione organizzativa eventualmente sopra stante il datore di lavoro) nella valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati ottenuti, oltre che delle eventuali criticità riscontrate in termini di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”.

E con "documentato" si intende che la “partecipazione dell'Alta Direzione sia comprovata da atti e documenti aziendali”.

Si evidenzia inoltre che l' audit interno deve “verificare anche l'effettiva applicazione del sistema disciplinare di cui al punto successivo”.

Al punto successivo “indicazioni per l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di Organizzazione e Gestione attuato dall'azienda in applicazione dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 81/2008” si ricorda che è necessario che “l'Azienda sia dotata di procedure per individuare e sanzionare i comportamenti che possano favorire la commissione dei reati di cui all'art. 30 del DLgs. n. 81/2008 (articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, di seguito D. Lgs. n. 231/2001) e il mancato rispetto delle misure previste dal modello di organizzazione e gestione. Il tipo e l'entità dei provvedimenti disciplinari saranno coerenti con i riferimenti legislativi e contrattuali applicabili e dovranno essere documentati”.

“il sistema disciplinare dovrà essere definito e formalizzato dall'Alta Direzione aziendale e quindi diffuso a tutti i soggetti interessati quali ad esempio:

- Datore di lavoro

- Dirigenti  o altri soggetti in posizione apicale;

- Preposti

- Lavoratori

- Organismo di Vigilanza (ove istituito un modello ex D.Lgs. n. 231/2001);

- Auditor/Gruppo di audit”

Inoltre l’Azienda dovrà “definire idonee modalità per selezionare, tenere sotto controllo e, ove opportuno, sanzionare collaboratori esterni, appaltatori, fornitori e altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l'azienda stessa. Perché tali modalità siano applicabili l'azienda deve prevedere che nei singoli contratti siano inserite specifiche clausole applicative con riferimento ai requisiti e comportamenti richiesti ed alle sanzioni previste per il loro mancato rispetto fino alla risoluzione del contratto stesso”.

 


Commento da parte ing. Borghetto


Sono serviti mesi ed una commissione per fare una tabella comparativa che poteva essere forse fatta rapidamente.

Ci sono delle conclusioni interessanti dal punto di vista applicativo:

Si arriva infatti alla conclusione che praticamente un modello di organizzazione e gestione  esimente ex art 30, coincide con un SGSL uni Inail o BS OHSAS 18001:2007 purchè integrato da un sistema disciplinare.

Non è necessario avere un organismo di vigilanza ex art 6 comma b D.lgs 231/01. Per quanto attiene il sistema di controllo sono sufficienti i processi di Audit e Riesame della Direzione purchè vi sia la partecipazione documentata dell’alta direzione e che il processo di audit verifichi la corretta applicazione del sistema disciplinare.

Molto critico a mio avviso il punto sul sistema disciplinare, che è cuore di tutto il discorso, soprattutto nella pratica applicazione.

Innanzitutto il concetto di alta direzione, si sposa male con le piccole aziende che rappresentano oltre il 90% del totale.

I provvedimenti disciplinari dovrebbero essere applicati a tutti, datore di lavoro compreso (e ad opera di chi?), compreso l’organismo di vigilanza (ove costituito il MOG 231) e L’auditor (o gruppo di audit) che è quello che rileva le non conformità.

Molto punitivo anche lo schema nei confronti degli appaltatori, fornitori ecc che dovranno essere monitorati e puniti, prevedendo le sanzioni già a livello contrattuale.  



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