Pubblicato il 30 Luglio 2012

Linee applicative Accordi formazione 25 07 2012

Linee applicative Accordi formazione 25 07 2012

 

Linee applicative Stato Regioni accordi formazione – commento ing. Riccardo Borghetto

 
Dopo tanta attesa da parte degli operatori, finalmente il 25/7/2012, la Conferenza Stato Regioni ha approvato le linee applicative dei due accordi relativi alla formazione e in particolare quelli relativi all’art 34 (datore di lavoro che svolge la funzione di RSPP) e l’art 37 (lavoratori, preposti, dirigenti) approvati in data 21/12/2011.
Il testo è riportato in Gazzetta Ufficiale  n. 192 del 18 agosto 2012.

Il testo delle linee applicative inoltre interpreta alcune scadenze relative all’aggiornamento della formazione RSPP.


Si tratta di un documento che interpreta e chiarisce i precedenti: in pratica significa che gli accordi erano scritti male.

Le linee applicative si compongono di 23 pagine e molto prolisse. Il testo riprende i due accordi Stato Regioni e fornisce i chiarimenti che gli operatori hanno chiesto. Chiarimenti che in alcuni casi sono banali, in altri punti come vedremo, fanno pensare e non ci trovano d’accordo.

Il testo delle linee applicative è scaricabile dal sito del Ministero del Lavoro. Per comodità lo abbiamo messo anche nel nostro.

Lo scopo delle linee applicative è fornire una interpretazione autentica da fornire alle aziende e agli organi di vigilanza.
 

Obblighi dei soggetti di cui all’art 21 D.lgs 81/08

Viene chiarito che i soggetti di cui all’art 21 (componenti impresa familiare, autonomi, coltivatori diretti, ecc) non hanno l’obbligo della formazione di cui all’art 37, ma hanno l’obbligo della formazione prevista da specifiche norme speciali (ad es. DPR 177/2011 per gli spazi confinati) o quella prevista all’art 73 comma 5 per le abilitazioni all’uso di attrezzature pericolose.


Formazione dirigenti e preposti

L’applicazione degli accordi Stato Regioni ai dirigenti e preposti è facoltativa.

Quindi il datore di lavoro può progettare ed erogare corsi per dirigenti e preposti difformi rispetto a quanto prescritto negli accordi.

 

Formazione art 37 e formazione derivante da norme speciali

La formazione dei lavoratori di cui all’art 37 non esaurisce tutti gli obblighi formativi da parte del Datore di Lavoro.

In presenza di obblighi derivanti da articoli inseriti in titoli oltre il I o da altre norme speciali il datore di lavoro deve integrare la formazione.

A titolo di esempio costituiscono norme “speciali” :
-la formazione art 73 comma 5 (che rimanda all’accordo Stato Regioni del 22/2/2012) relativa alle attrezzature i cui conduttori richiedono abilitazione.

-la formazione per montatori di ponteggi (allegato XXI D.lgs 81/08)

-la formazione per esposti ad amianto di cui all’art 258

 Non sono norme speciali e quindi rientrano nel computo delle ore della formazione sui rischi specifici:
-la formazione su MMC

-la formazione VDT


Come si fa a capire se si tratta o meno di norme speciali ?

Il criterio è quello di verificare se la normativa individua in modo puntuale e peculiare le caratteristiche del corso (durata, contenuti minimi, requisiti di chi eroga il corso ecc.)

Se ci sono è norma speciale e quindi va sommata a quella dell’accordo, in caso contrario rientra negli argomenti della formazione specifica.

 I corsi di cui alla direttiva Seveso 16/3/1998 e quelli del Ministero delle Infrastrutture dei trasporti del 16/10/2009 per la formazione dei conducenti di veicoli stradali adibiti al trasporto merci o passeggeri sono da considerarsi equivalenti o superiori a quelli previsti dell’accordo per cui non è necessario duplicare la formazione.


Addestramento

Gli accordi non comprendono l’addestramento (come per esempio quello richiesto per i DPI di terza categoria ai sensi D.lgs 475/1992) che dovrà essere effettuato a parte.


Formazione minima e valutazione dei rischi

La quantità di formazione che deve essere erogata si deve basare sulla valutazione dei rischi e sulle attività concretamente svolte. Le ore previste dagli accordi vanno intese come valore minimo.

Qualora la valutazione dei rischi evidenzi rischi particolari in una azienda classificata (in base all’ATECO)  a rischio basso, va fatta formazione adeguata, corrispondente al rischio medio o alto.

Parimenti se vi sono soggetti non esposti a rischio, basta la formazione per rischio basso.



Entrata in vigore degli accordi

Il testo degli accordi in alcune parti faceva riferimento all’entrata in vigore, in altre parti alla data di pubblicazione.

Per cui quando sono usciti vi era una situazione di massima incertezza.

Alcuni autorevoli interpreti del Ministero del Lavoro hanno inizialmente comunicato informalmente in convegni e incontri che l’entrata in vigore è il 26/1/2012 cioè 15 gg dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, avvenuta l’11/1/2012. In tale periodo molte aziende si sono attivate per redigere rapidamente un piano formativo prima del 26/1.

 Ora il testo della linea guida Stato Regioni recita “il Governo, le Regioni e le Provincie autonome convengono che tali termini (dell’entrata in vigore NDR) debbano identificare sempre nella data dell’11 Gennaio 2012”  

Quindi gli accordi entrano in vigore in tale data e da tale data vanno conteggiati tutti i regimi transitori.

Abbiamo dei legislatori non professionali che scrivono norme indeterminate nell’entrata di vigore che necessitano di interpretazione e di “convenzione”, cioè di date convenzionali. Dov’è il diritto ?


E cosa succederà in caso di ispezione alle aziende che in virtù delle informazioni  diramate dagli stessi ambienti si sono attivate con piani formativi ridotti ?


Collaborazione con gli organismi paritetici

Abbiamo già avuto modo di comunicare che non ci piace questo modo di normare che va contro la libertà economica e la limita solo in virtù di forti interessi.

La linee guida ripercorre tutta la normativa in vigore, le circolari ministeriali ecc. fornendo le seguenti indicazioni:

  • “la norma non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici, quanto, piuttosto di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa.”
  • Non vi è alcun obbligo di seguire le indicazioni degli organismi paritetici nel progettare la formazione.
  • Gli organismi paritetici validi sono quelli costituiti dalle associazioni dei datori di lavoro e sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano Nazionale e devono operare nel settore e territorio di competenza (Provincia, Regione, Nazione) possedendo entrambi i requisiti. Tali associazioni devono essere firmatarie di un contratto collettivo Nazionale di Lavoro. Il datore di lavoro deve verificare tali requisiti.
  • Per smascherare i finti organismi paritetici viene puntualizzato che il Ministero non accredita nessun organismo paritetico e a nulla vale l’invio di documentazione al Ministero a tale scopo.
  • Gli organismi paritetici non possono “accreditare” formazione svolta da altri soggetti, ma devono effettuare la formazione direttamente con proprie strutture o partecipate o utilizzando strutture già accreditate a livello Regionale. In pratica non possono proporsi per vendere attestati.
  • La richiesta di collaborazione all’organismo paritetico (anche uno solo se ne esistono diversi)  può essere inviata anche dall’ente formativo cui l’azienda intende rivolgersi e può avvenire anche per semplice posta elettronica.

Detto questo non era meglio tirare una riga su tutto il capitolo paritetici che crea più problemi che altro ?

 

Formazione E-Learning

Le Linee applicative Stato Regioni sugli accordi formazione ripercorrono i requisiti affinchè l’E-learning possa essere considerata valida.

Non ci sono grosse novità. Le uniche di rilievo sono:

  • Non è richiesta  una presenza costante per il tutor, ma piuttosto la sua disponibilità a intervenire con modalità e tempi predefiniti
  • La verifica finale “in presenza” può essere svolta anche in videoconferenza (ad es. via Skype)
  • Non sono validi i corsi di “trasmissione di lezioni frontali a distanza”, che peraltro non sono valide nemmeno come lezioni ordinarie


Riconoscimento formazione pregressa

La data che divide il regime vecchio e quello nuovo è l’11/1/2012.

I corsi che a tale data erano “formalmente e documentalmente” organizzati possono essere documentati in vario modo, anche senza data certa (verbali, bandi ecc.)


Viene chiarito l’errore che il termine del completamento del percorso formativo particolare e aggiuntivo del preposto è di 18 mesi e non quello riportato erroneamente al punto 11 lettera di 12 mesi.



Formazione e neo assunti (o cambi mansione)

Su questo punto specifico è necessaria una riflessione.

La formazione dei neoassunti (valida anche per preposti e dirigenti) va effettuata facendo in modo che venga completato il percorso formativo PRIMA dell’inizio dell’attività richiesta (entrata in ruolo per dirigenti e preposti), e solo ove non sia possibile, per ragioni che spetta al datore di lavoro evidenziare, il percorso formativo può essere completato entro e non oltre 60 gg dall’inizio attività lavorativa.

Sembra quindi che la possibilità di usufruire dei 60 gg non sia automatica, ma di carattere eccezionale. A questo punto il quesito si sposterà su quali ragioni potranno essere considerate valide e quali no.

 Viene indicato che nell’allegato II  (tabella Ateco) per un errore materiale non è stato trascritto il codice 33 della lettera C “riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature” classificato ad alto rischio.


Attestati e regime pregresso

 Poiché è possibile evitare la formazione già fatta purchè documentata, viene stabilito che “copia dell’attestato relativo alla formazione effettuata è opportuno venga rilasciata al lavoratore, preposto o al dirigente”.


Il fatto che venga scritto “è opportuno” non rende cogente la materia. Le aziende hanno interesse a far circolare liberamente gli attestati e non trattenerli in modo che in fase di   assunzione hanno minori costi da sostenere per la formazione d’obbligo.


Docenti : esperienza triennale

Viene chiarito che il requisito si intende soddisfatto in caso di svolgimento continuativo delle funzioni di insegnamento e/o professionali per almeno 3 anni nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione dell’accordo.


Aggiornamento quinquennale

Nell’aggiornamento non è compresa la formazione per trasferimento e cambio mansioni e introduzione di nuovi processi, tecnologie, sostanze e preparati pericolosi. Non è compresa la formazione in relazione a nuovi rischi.


L’aggiornamento decorre dalla data di completamento dell’ultimo corso fatto, può essere effettuata in unica soluzione o per blocchi distribuiti nei 5 anni.

Per “convenzione” gli accordi decorrono sempre dalla data del 11/1/2012 per cui coloro che alla data di entrata in vigore risultavano già formati, la scadenza è 11/1/2017.

Interessante, e costituisce novità, il fatto che si possa effettuare aggiornamento anche mediante partecipazione a convegni e seminari (quindi oltre il limite delle 35 persone) nei limiti di 1/3 del monte ore (quindi al massimo 2 ore su 6 nel quinquennio), sempre che tali eventi trattino le materie previste dagli accordi per quanto attiene l’aggiornamento e vi sia verifica finale di apprendimento.

Altra novità è il fatto che per i preposti l’aggiornamento vale anche per l’aggiornamento in qualità di lavoratori.


La formazione particolare e aggiuntiva del preposto è credito formativo permanente solo se la posizione del preposto rimane analoga. Se il preposto cambia posizione va rifatta la formazione particolare e aggiuntiva del preposto.


Aggiornamento formazione RSPP e perdita requisiti

La data di decorrenza dell’aggiornamento RSPP relativamente all’accordo del 26/1/2006 è definita nell’accordo del 5/10/2006. Tale data è utile per la decorrenza degli RSPP e ASPP che avevano usufruito dei crediti professionali pregressi (tabella A4 e A5 dell’accordo 26/1/2006).


In pratica: per coloro che avevano usufruito dell’esonero, l’obbligo di aggiornamento del modulo B decorreva al 14/2/2007 e  doveva essere completato entro il 24/2/2012.


Poiché molti RSPP non hanno ancora provveduto viene chiarito che il mancato assolvimento dell’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti comporta la perdita dell’operatività.


In pratica se non ti aggiorni in tempo non puoi rimanere nelle funzioni di RSPP /ASPP (con conseguente esposizione del Datore di Lavoro alla mancata nomina RSPP).

Una volta completato l’aggiornamento si può riprendere l’operatività.

Per chi usufruisce dell’esonero dal modulo B in base all’art 32 comma 5 (titoli di studio come Laurea ecc) l’obbligo di aggiornamento decorre dall’entrata in vigore del D.lgs 81/08 e cioè dal 15/5/2008 e deve essere completato entro il 15/5/2013.

Per  chi si è laureato dopo il 15/5/2008 l’obbligo dell’aggiornamento quinquennale decorre dalla data di laurea.


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