Commento a cura ing. Riccardo Borghetto
Nell’ambito dei lavori pubblici, per Itaca (Istituto per l’lnnovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale) la mancata indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza non è motivo di esclusione dalla gara.
Prima di entrare nel merito dobbiamo chiarire subito che gli oneri aziendali per la sicurezza NON SONO i costi per la sicurezza.
I costi della sicurezza sono quelli stimati nel PSC che il committente deve calcolare in maniera precisa con un computo estimativo e riconoscere all’appaltatore e non sono ribassabili.
Gli “oneri aziendali per la sicurezza” sono quelli sostenuti dall’appaltatore per la propria gestione della sicurezza. Non vi è una legge che richiede di stimarli, ma in sede di gara un committente può chiederli.
Sullo specifico argomento degli oneri di sicurezza recentemente vi sono state alcune sentenze e pareri discordanti per cui Itaca in collaborazione con ANCE ha ritenuto opportuno emettere un documento che passa in rassegna la questione dal punto di vista giuridico e arriva a indicazioni pratiche proponendo un criterio di calcolo per gli “oneri aziendali per la sicurezza” fornendo alcune interessanti tabelle.
Il documento ha per titolo “ VERIFICA DI CONGRUITA’ DEGLI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZANEI CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI: PRIME INDICAZIONI OPERATIVE”
Tra le conclusioni importanti del documento vi è il fatto che se la gara non lo richiede espressamente, l’omessa indicazione nell’offerta degli oneri di sicurezza aziendali non comporta di per sè l’esclusione dalla gara, ma assume rilievo ai soli fini dell’accertamento della congruità del prezzo offerto” (TAR Veneto, 6 ottobre 2014, n. 1262 e TAR Veneto 9 gennaio 2015, n. 10).