La revisione prezzi nel Nuovo Codice dei Contratti Pubblici
Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36
di Avv. Giuseppe Gravina. Senior Legal Counsel, Docente/formatore in materia di appalti pubblici e sicurezza suoi luoghi di lavoro.
Il decreto legislativo n. 36/2023, efficace dal 1° luglio 2023, ha introdotto significative modifiche alla disciplina della revisione dei prezzi, che rappresentano una “rivoluzione copernicana” rispetto al precedente regime normativo.
Le profonde variazioni si sviluppano dall’obbligo dell’introduzione di clausole revisionali alla conservazione dell’equilibrio economico del contratto.
La revisione dei prezzi
Le precedenti disposizioni, infatti, avevano evidenziato tutta la loro inadeguatezza a fronteggiare gli imprevedibili fenomeni inflattivi che si sono verificati a decorrere da dicembre 2020 e il legislatore del nuovo Codice, consapevole della precedente esperienza, ha adeguato l’istituto della revisione dei prezzi traslando nel “regime” ordinario una serie di strumenti giuridici che il Governo aveva dovuto adottare nel corso del periodo emergenziale.
La nuova disciplina prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire clausole di revisione dei prezzi in tutti i contratti pubblici, da attivare al verificarsi di situazioni oggettive consistenti in una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento.
La normativa si preoccupa di indicare anche quali saranno le risorse economiche che le stazioni appaltanti dovranno utilizzare per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi.
Ma non è tutto. Innovando fortemente rispetto al passato, il Legislatore ha oggi codificato il principio della conservazione dell’equilibrio contrattuale. In base a tale principio, al verificarsi di circostanze straordinarie e imprevedibili, tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede.
Il nuovo Codice, nell’ incoraggiare le stazioni appaltanti a inserire clausole di rinegoziazione direttamente nel contratto, ha comunque stabilito una specifica procedura da seguire, dalla parte interessata, nel caso in cui tali clausole non siano state effettivamente previste.
Al ricorrere di tali condizioni, pertanto, la parte svantaggiata può domandare la rinegoziazione del rapporto contrattuale e, laddove non si pervenga ad un accordo, potrà agire innanzi al Giudice per ottenere in modo coercitivo l’adeguamento del contratto all’equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell’obbligo di rinegoziazione.
Infine, come già previsto nel corso del periodo emergenziale, è stata confermata dal nuovo Codice anche la possibilità di disporre in fase esecutiva varianti contrattuali con cui si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni.
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