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Pubblicato il 22 Febbraio, 2019

Intesa Stato Regioni accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza

Intesa Stato Regioni accertamento condizioni di alcol dipendenza e tossicodipendenza

Intesa Stato Regioni accertamento condizioni di alcol dipendenza e tossicodipendenza

Commento da parte ing. Riccardo Borghetto Amministratore Unico Lisa Servizi

 

Avevamo già dato notizia già nel 2015 della bozza di accordo tra le Regioni per l’accertamento delle condizioni di alcol dipendenza e tossicodipendenza al link:

https://www.lisaservizi.it/blog/accordo-regioni-controlli-alcolici-sostanze-stupefacenti

Il fatto che ogni Regione Italiana andasse per la sua strada in questa materia è sempre stato visto da parte nostra come un ostacolo all’applicazione delle norme di salute e igiene.

Meno male che se ne sono accorti:  “Considerato che l’assenza di un protocollo Nazionale per l’accertamento di condizioni di alcol-dipendenza sta inducendo le Regioni a dotarsi di protocolli regionali differenti, con conseguenti valutazioni e comportamenti differenziati degli organi di vigilanza nelle varie regioni. “

Inoltre si sono accorti del “leggero” ritardo con cui doveva essere emesso il documento : “considerato il ritardo dell’attuazione delle previsioni dell’art 41, comma 4-bis, in cui si prevedeva entro la data del 31/12/2009 (!) la ridefinizione delle condizioni e delle modalità per l’accertamento della tossico-dipendenza e della alcol dipendenza.

Finalmente pubblichiamo i documenti ufficiali che a breve saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Stiamo parlando dell”Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 , tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento “Indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all’ assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l’accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ex articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81″.

L’ufficialità del documento lo si deduce dal testo riportato “Il Ministero della salute, con nota del 7 luglio 2017, ha trasmesso il testo definitivo delle Linee di indirizzo indicate in oggetto. Al riguardo, si chiede di acquisire dalla Regione Piemonte, Coordinatrice della Commissione salute, l’assenso tecnico.

Detto documento sarà reso disponibile sul sito: www.statoregioni.it con il codice: 4.10/2015/84.

Le maggiori novità dell’accordo definitivo suu’accertamento delle condizioni di alco dipendenza e tossicodipendenza sono le seguenti:

– i due vecchi elenchi dei precedenti accordi 16/372006 e 30/10/2007 sono da ritenersi abrogati e sostituiti  da un unico elenco, allegato A dal titolo “attività lavorative che comportano a causa di un infortunio nell’espletamento delle relative mansioni, un elevato rischio per la sicurezza, l’incolumità e la salute per i lavoratori e per i terzi sono individuate nel seguente elenco”. L’elenco potrà essere aggiornato nel tempo a cura del Ministero della salute.

 

Gli obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro “previa valutazione dei rischi” deve gestire i casi di “alterazione delle condizioni psicofisiche dei lavoratori dovute ad assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti accertate dal medico competente, che non consentono temporaneamente la prestazione di attività lavorative o la non accettazione al turno lavorativo” tra cui:

-disporre e far osservare in azienda il divieto di somministrare qualsiasi bevanda alcolica e di assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti

-non accettare al lavoro il lavoratore nei casi definiti

-disporre l’attuazione di iniziative di sensibilizzazione finalizzate ad una corretta percezione dei rischi aggiuntivi connessi agli alcolici/sostanze stupefacenti

-valutare l’opportunità di rendere disponibili sul posto di lavoro test rapidi per l’auto controllo alcolemico da parte dei lavoratori

-attivare i controlli sanitari tramite il medico competente sui lavoratori

Al di fuori delle attività elencate nell’allegato A, se dalla valutazione dei rischi emergono rischi particolari connessi ad alcol dipendenza e tossicodipendenza, il datore di lavoro chiede l’idoneità alla apposita commissione istituita presso l’ASL.

 

Obblighi del medico competente

Le visite mediche di sorveglianza sanitaria finalizzate alla verifica  di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sono indirizzate alle attività nell’allegato A.  

La periodicità dei controlli diventa meno stringente rispetto agli accordi del passato: la periodicità è stabilita dal medico compente (al max ogni 3 anni ogni lavoratore dovrà essere stato controllato). Nel caso di positività saranno effettuati test più specifici (di tipo ematochimico per gli abusi alcolici e sul capello per le sostanze stupefacenti). Stessi test potranno essere effettuati su richiesta del datore di lavoro nei casi sospetti.

I test rapidi a sorpresa saranno effettuati dal medico compente nei casi in cui il lavoratore si presenti in evidenti condizioni alterate, su richiesta del datore di lavoro, di un dirigente, di un preposto o dell’RSPP.

In ogni caso i test a sorpresa saranno effettuati ogni anno su almeno il 20% dei soggetti ricadenti nell’allegato A:

-alcolici: aria espirata (etilometro)

-droghe: saliva

Per i soggetti in cui è difficilmente praticamente il test rapido a sorpresa (ad es soggetti che frequentemente fuori dai locali dell’azienda) sono ammessi test alternativi (test urinario con preavviso massimo di 48 ore)

In caso di positività agli accertamenti il lavoratore non potrà essere ammesso alla prestazione lavorativa.

Obblighi del lavoratore

-sottoporsi agli accertamenti

-in caso di rifiuto di sottoporsi allo screening, o di mancata presentazione a seguito di convocazione da parte del medico competente, il lavoratore è cautelativamente sospeso dal turno lavorativo.

Attività di vigilanza

Oltre all’attività informativa in materia saranno programmati interventi di vigilanza nei comparti ad alto rischio con l’etilometro omologato.

 

Allegato A

Contiene l’elenco delle attività lavorative che comportano a causa di infortunio nell’espletamento delle relative mansioni, un elevato rischio per la sicurezza, l’incolumità e la salute per i lavoratori e per i terzi.

Punto 1: attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori:

  1. Impiego di gas tossici;
  2. Fabbricazione e uso di fuochi artificiali;
  3. Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari;

Punto 2: attività comportanti lavori in tubazioni, canalizzazioni, recipienti, quali vasche e serbatoi e simili, nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili o esplosivi; (in pratica addetti che operano in spazi o ambienti confinati di cui al DPR 177/2011)

Punto 3: attività sanitarie che comportano procedure invasive svolte in strutture sanitarie pubbliche o private che espongono al rischio di ferite da taglio o da punta, di cui al titolo X-bis del Dlgs 81/08.

Punto 4: attività comportanti l’obbligo della dotazione di armi.

Punto 5: Attività di trasporto:

  1. Autisti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida delle categorie C,D, E e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione per la guida i Taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente ovvero il certificato di formazione professionale per la guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
  2. Circolazione di treni e sicurezza dell’esercizio ferroviario (omissis..)
  3. Personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e di macchina, limitatamente allo Stato Maggiore e sottufficiali componenti l’equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare e delle navi posatubi;
  4. Controllori di volo;
  5. Personale aeronautico di volo;
  6. Collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
  7. Addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
  8. Addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci richiedenti una specifica abilitazione, prevista dal comma 5 dell’art 73 del D.lgs 81/08 (in pratica addetti alle macchine movimento terra-escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli, gru edili, gru mobili, gru per autocarro, trattori agricoli e forestali, carrelli elevatori e pompe da calcestruzzo con l’esclusione degli addetti alla guida di piattaforme mobili elevabili PLE)

 

Punto 6: attività di produzione, confezionamento, trasporto e vendita di esplosivi.

Punto 7: Attività nel settore dell’edilizia e delle costruzioni: operatori che svolgono attività in quota ad altezza superiori ai due metri.

Punto 8: Attività nel settore idrocarburi: operatori con sostanze esplosive ed infiammabili

Punto 9: Attività svolte in cave e miniere: addetti ai lavori in cave e miniere

 

Per tutti gli operatori indicati nell’allegato A non solo sarà vietato assumere alcolici e sostanze stupefacenti durante l’orario di lavoro (obbligo che vale per tutti i lavoratori), ma durante gli accertamenti non dovranno essere rilevabili (cioè dovranno stare sotto le rispettive soglie dette cut-off riportate nell’allegato B) la presenza di alcolici e sostanze stupefacenti.

Intesa Stato Regioni accertamento condizioni di alcol dipendenza e tossicodipendenza

Fonte: Ugo Fonzar. Grazie Ugo

Puoi scaricare i documenti qui:

Approvazione accordo del 7 Luglio 2017

Accordo del 7 Luglio 2017 e allegati A,B,C

 

 

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