Pubblicato il 06 Gennaio 2016

Interpello valutazione rischi bonifica bellica

Interpello valutazione rischi bonifica bellica

In data 29/12/2015 è stato formulato l’interpello 14/2015 con risposta ad un quesito formulato dall’ordine degli ingegneri relativo agli obblighi di valutazione rischi da bonifica bellica.  Nello specifico l’ordine degli ingegneri chiede:

- se la valutazione dei rischi da bonifica bellica di cui all’art 91 deve essere relativa alle attività di scavo

-quando sia necessario effettuare tale valutazione dei rischi

-come accedere alla informazioni relative agli ordigni bellici inesplosi

La risposta al quesito è interessante. Innanzitutto l’entrata in vigore delle nuove disposizioni relative all’obbligo di valutazione del rischio da bonifica bellica (art 91 comma 2 bis) è il 26/12/2015.

La valutazione dei rischi derivante da ordigni bellici inesplosi va effettuata dal coordinatore per la progettazione ed è relativa alle attività di scavo. L’interpello fornisce un interessante elenco di fonti informative cui attingere per avere informazioni in merito all’eventuale presenza di ordigni bellici inesplosi fatto salvo che non esiste una mappatura ufficiale del territorio. In ogni caso in mancanza di informazioni è necessario fare ricorso alla mappatura strumentale.  

Scarica l’interpello 14/2015 relativo alla valutazione rischi bonifica bellica 

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