Pubblicato il 16 Ottobre 2014

Interpello: Rappresentante Lavoratori Sicurezza RLS

Il giorno 6 ottobre sono stati pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 8 nuovi interpelli, oggi vogliamo soffermarci su tre di questi che rispondono ad alcune domande riguardanti il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Nello specifico gli interpelli sono:

n.16/2014: Nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

n.17/2014: il Rappresentante dei Lavoratori di gruppo;

n.20/2014: Elezione del Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 15 lavoratori;

 

La prima istanza (n.16/2014) posta dall’Unione Sindacale di Base (USB) dei Vigili del Fuoco  viene chiesto se “la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  è soggetta a scadenza o rinnovo e, in caso positivo dopo quanto tempo vanno rinominati”, premesso che, in seguito al passaggio del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco al regime di diritto pubblico,  i RLS non opererebbero più all’interno delle rappresentanze sindacali.

Inoltre l’amministrazione, non riconoscendo i Rappresentanti successivamente nominati non li sottopone alla formazione prescritta e li considererebbe decaduti trascorsi i tre anni dalla loro nomina.

Il parere della Commissione è che nel caso in cui la contrattazione collettiva di riferimento dell’azienda non sia più presente, i rappresentanti continuino ad operare in regime di ultrattività per evitare che i lavoratori risultino privi della loro rappresentanza  in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Di conseguenza i RLS il cui “mandato” sia scaduto, perché riferito ad una contrattazione collettiva a sua volta, potranno continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni di rappresentanza, con relativa applicazione nei loro riguardi delle disposizioni del Testo Unico, fintanto che non intervenga la successiva regolamentazione contrattuale e si proceda ad una nuova elezione.

 

Il secondo parere (n.17/2014) è stato richiesto dall’associazione Bancaria Italiana e dalle Segreterie Nazionali dei Sindacati firmatari del contratto collettivo del credito, in merito alla possibilità di istituire un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza anche a livello dell’insieme di aziende facenti riferimento ad un gruppo e non esclusivamente alla singola azienda e che i rappresentanti così istituiti siano legittimati ad esercitare i loro compiti anche nelle aziende di ridotte dimensioni facenti parte del gruppo medesimo.

 La Commissione risponde positivamente, confermando che la scelta di individuare la figura del RLS di gruppo, come figura che assolve le funzioni del RLS per tutte le aziende che fanno parte del medesimo gruppo sia compatibile con il vigente quadro normativo di riferimento.

 

Nell’ultimo interpello (n.20/2014) il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha inoltrato istanza per conoscere il pare della Commissione in merito alla corretta interpretazione del comma 4, art. 47 del D. Lgs n. 81/08.

Nel caso specifico, come espressamente previsto dall’art.47, comma 4 secondo periodo del D. Lgs n. 81/08, il rappresentante può essere eletto fra i lavoratori non appartenenti alle RSA esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale.

 

Di seguito riportiamo gli indirizzi ai singoli interpelli:

  • n.16/2014: Nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/saluteSicurezza/Documents/Interpello%2016-2014.pdf

  • n.17/2014: il Rappresentante dei Lavoratori di gruppo;

http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/saluteSicurezza/Documents/Interpello%2017-2014.pdf

  • n.20/2014: Elezione del Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 15 lavoratori;

http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/saluteSicurezza/Documents/Interpello%2020-2014.pdf

 

 

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