Pubblicato il 06 Gennaio 2016
Interpello preposto alla sorveglianza ponteggi
In data 29/12/2015 è stato formulato l’interpello 16/2015 con risposta ad un quesito formulato da ANCE relativo alla corretta definizione di preposto alla sorveglianza ponteggi ai sensi dell’art 136 D.lgs 81/08 e relativi requisiti in ambito formazione.
La risposta al quesito ripercorre la definizione di preposto (art 2), gli obblighi contenuti nell’articolo 19 e gli obblighi dell’art 136 che sono specifici per l’attività di montaggio/smontaggio ponteggi. Quest’ultima specifica attività è una di quelle (poche) in cui la presenza di un preposto è obbligatoria. “il legislatore richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori che effettuano tale attività, che ovviamente può essere lo stesso datore di lavoro purchè abbia seguito gli appositi corsi di formazione.”
Il preposto addetto alla sorveglianza nell’ambito del montaggio/smontaggio ponteggi è quindi soggetto agli obblighi di formazione specifica in qualità di preposto. Ci sono altre attività pericolose in ambito cantieri in cui è obbligatoria la presenza di un preposto: costruzione, sistemazione, smantellamento di una paratoia o un cassone, e demolizioni. In tutti questi casi è obbligatoria la formazione integrativa e specifica del preposto (art 37 comma 7)
Scarica l’interpello 16/2015 relativo alla figura del preposto alla sorveglianza ponteggi