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Pubblicato il 01 Ottobre, 2025

Sarà in vigore dal 10 ottobre la Legge Italiana che recepisce l’AI ACT europeo.

La Legge 23 settembre 2025, n. 132, intitolata «Disposizioni e deleghe al governo in materia di intelligenza artificiale» (Ddl 1146), rappresenta il primo quadro normativo nazionale completo in Europa per la disciplina dell’IA, approvato definitivamente il 17 settembre contiene 28 articoli e entrerà in vigore il 10 ottobre.

Avevamo già anticipato alcuni dei punti salienti del Disegno di Legge n. 1146, qui facciamo un’ulteriore analisi.

Sul piano della governance, la legge designa l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) come Autorità nazionali competenti. È previsto un meccanismo di programmazione strategica, con l’aggiornamento biennale della Strategia nazionale per l’IA. Per sostenere l’innovazione, la legge attiva un programma di investimenti da 1 miliardo di euro destinato a startup e PMI attive in IA e cybersicurezza.

La normativa interviene in settori strategici come la sanità, dove l’IA supporta diagnosi e cure, mantenendo però la centralità della decisione finale del medico. In ambito lavorativo, l’IA è impiegata per migliorare le condizioni e tutelare la dignità, ma il datore di lavoro o committente è tenuto a informare il lavoratore del suo utilizzo. A tal fine, viene istituito un Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro.

Intelligenza Artificiale e lavoro

All’art. 12 vengono chiarite compiti e funzioni dell’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali:

  • Definire una strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo.
  • Monitorare l’impatto dell’IA sul mercato del lavoro.
  • Identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall’avvento dell’intelligenza artificiale.
  • Promuovere la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.

Rispetto alla governance dell’Osservatorio: questo verrà presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali o da un suo rappresentante, i componenti, il funzionamento e gli ulteriori compiti verranno stabiliti da un decreto del Ministro da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge (10 ottobre).

Facciamo notare che l’istituzione e il funzionamento dell’Osservatorio dovranno avvenire utilizzando risorse umane e finanziare già disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuove spese a carico della finanza pubblica.

Nell’articolo 11 vengono date disposizioni sull’uso dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro. L’articolo stabilisce i principi e le finalità che devono guidare l’impiego dell’IA in ambito lavorativo che sono:

  • Migliorare le condizioni di lavoro
  • Tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori
  • Accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone

L’utilizzo dell’IA dev’essere trasparente, affidabile e deve rispettare la riservatezza dei dati personali, non può svolgersi in contrasto con la dignità umana.

Il Datore di Lavoro è tenuto a informare i lavoratori dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale seguendo le modalità di cui all’articolo 1-bis del D.Lgs 26 Maggio 1997 n.152 (Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l’obbligo del datore di lavoro di informare il  lavoratore  delle  condizioni applicabili  al  contratto  o  al  rapporto   di   lavoro).

Nell’utilizzo dell’IA nelle organizzazioni e nella gestione del rapporto di lavoro devono essere osservati i diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione di sesso, età, etnia, credo religioso, orientamento sessuale, opinioni politiche, condizioni personali, economiche in conformità con quanto prescritto dal diritto UE.

Infine nell’art. 13 sono indicate le “Disposizioni in materia di professioni intellettuali”, qui viene praticamente stabilito che l’uso dell’IA è finalizzato al “solo esercizio delle attività strumentali” e di “supporto” dell’attività professionale.

Inoltre l’articolo prescrive che è necessario “per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente” che le informazioni relative ai sistemi di IA utilizzati dal professionista siano comunicate al soggetto destinatario della prestazione con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

Questo, a nostro avviso, è un passaggio che tradisce una sorta di diffidenza di base nell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale come strumento strategico.

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Ricordiamo che la formazione in ambito intelligenza artificiale è un obbligo previsto dall’AI Act per tutte le aziende che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale.

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