Pubblicato il 10 Ottobre 2019

Incidente per perdita del carico: quadro normativo e responsabilità

Gli incidenti stradali causati da mezzi commerciali per la perdita del carico sono, purtroppo, molto diffusi. Nel definire le responsabilità di questi accadimenti è necessario conoscere il quadro normativo generale, ma anche i comportamenti dei professionisti coinvolti, quali l’autista del mezzo, ma anche di chi lo ha caricato.

Le norme di legge da tenere in considerazione in questi casi sono principalmente tre:

  • Il codice della strada (art. 61 comma 7; art 62 comma 7; art. 164 e art. 167);
  • Il D.lgs. n. 286 del 2005: liberalizzazione regolata dell'esercizio dell’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi;
  • DM 215 del 2017 (attuativo della Dir. 2014/47/EU): che istituisce i controlli su strada dei veicoli commerciali, controlli che oltre al mezzo riguardano anche la corretta assicurazione del carico, e le sanzioni in caso di violazione.

Gli articoli del codice della strada utilizzano il classico schema “chiunque … violi… sanzione”. Questo significa che, in caso di accertamento, il responsabile è “quel chiunque” che ha violato la disposizione. Quindi per tutti i trasporti in conto proprio, il conduttore/autista sarà sicuramente implicato.

Il decreto legislativo 286 del 2005, che regolamenta l’esercizio dell’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, è invece molto più articolato.

In questo decreto sono date le seguenti definizioni (art. 2):

  • b) vettore, l'impresa di autotrasporto […] che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;
  • c) committente, l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale e' stipulato il contratto di trasporto con il vettore;
  • d) caricatore, l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto;
  • e) proprietario della merce, l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell’attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore.

I quattro soggetti sopra definiti sono chiamati a rispondere, ciascuno per le proprie competenze, distinguendo la sanzione anche in base all’esito della contestazione, cioè a seconda che si tratti di una semplice violazione o anche di un sinistro (Art. 7. Responsabilità del vettore, del committente del caricatore e del proprietario della merce) causato dalla perdita del carico.

In particolare vi è una responsabilità del caricatore in relazione a violazioni riguardanti la massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 (codice della strada) corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 (codice della strada).

Vettore e caricatore: eventuale corresponsabilità in caso di incidente per perdita del carico

Chiarito il quadro normativo, proviamo ad applicarlo con un esempio:

“Il soggetto A, con il proprio mezzo commerciale, si reca dal soggetto B a ritirare della merce, Il soggetto A chiede a B di caricare tutta la merce sul mezzo anche se questo palesemente (sia per A che per B) determinerà un superamento della massa limite. B, con il carrello elevatore, mette la merce su mezzo di A il quale poi si occupa di sistemarlo e assicurarlo. Alcuni colli lunghi non vengono fissati da A. Una volta uscito in strada, dopo poche curve, poiché il mezzo è sovraccarico ed ha una frenata lunga, A fa una manovra brusca, perde il carico e causa un sinistro. Di chi è la colpa?”

Se ci trovassimo davanti a un trasporto conto terzi verrebbe coinvolta tutta la catena: il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto.

Il nostro esempio si riferisce però a un altro contesto: il trasporto in conto proprio, che di fatto è molto comune sia tra i privati che negli enti. Fatte salvo le responsabilità di chi conduce il mezzo, nel caso di incidente le responsabilità penali possono toccare anche colui che lo ha caricato oltre i suoi limiti di portata: potrebbe esserci una corresponsabilità nell’evento. Certamente, chi ha caricato il mezzo avrà diritto a difendersi provando che i fatti non sono riconducibili a lui, con una strategia difensiva del tipo “l’evento nasce per negligenze di altri”, “non spetta a me verificare la portata massima del mezzo”, “non ho assicurato io il carico”. Potrebbe comunque trovarsi nella spiacevole condizione di doversi difendere.

Perdita del carico: linee guida europee per assicurare il carico

Chi carica i mezzi di altri dovrebbe quindi sempre rifiutare di caricare oltre il limite e accertarsi che il carico sia assicurato in modo corretto, per essere certo di non avere un ruolo di responsabilità nel verificarsi di un possibile incidente per perdita del carico.

A questo proposito ricordiamo l’articolo del nostro blogFissazione del carico per il trasporto su strada: linee guida Europee”, in cui presentiamo istruzioni di base e consigli pratici a tutti i soggetti impegnati in operazioni di carico/scarico e fissazione del carico sui veicoli, compresi vettori e spedizionieri.

Le informazioni forniscono orientamenti per il corretto fissaggio del carico in tutte le situazioni che potrebbero verificarsi in normali condizioni di traffico, nonché una base comune per l’attuazione pratica e per l’applicazione delle disposizioni in materia di fissazione del carico.

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