L’Inail ha stabilito, con la Determinazione n°67 del 11 marzo 2014, la misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le mattie professionali.
La percentuale si applica a tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione ed è pari al 14,17%.
Sono fissate le modalità applicative della riduzione, in cui si presentano tre possibilità:
- Soggetti con lavorazioni iniziate da più di un biennio tenuti al calcolo dei premi assicurativi con la modalità prevista dall’articolo 41 T.U. 1124/1965;
- Soggetti che assolvono all’obbligo assicurativo tramite premi speciali unitari, imprese del settore Navigazione, assicurati nella gestione agricoltura e assicurati nella gestione radiologi e soggetti esposti alle sostanze radioattive, con lavorazioni iniziate da più di un biennio;
- Soggetti che abbiano iniziato l’attività da non oltre un biennio;
Con la Determinazione n°67/2014 viene avviato il percorso previsto dall’articolo 1, comma 128, della Legge 147/2013 ( Legge di Stabilità 2014):
“Con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’INAIL, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2014, 1.100 milioni di euro per l’anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016”.
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