Inail: comunicazione assenze per infortunio di almeno un giorno
Dal 12 ottobre 2017 prossimo entrerà in vigore l’obbligo previsto dal D.M. 183/2016 secondo il quale andranno comunicati all’INAIL (entro le 48 ore dalla ricezione del certificato medico) gli infortuni che comportino un’assenza dal lavoro superiore ad un giorno, escluso quello in cui si è verificato l’infortunio.
La comunicazione, che andrà fatta per via telematica utilizzando il modulo “denuncia/comunicazione di infortunio” attualmente in vigore, sarà utile ai fini informativo – statistico e avrà finalità di pianificazione, da parte dell’INAIL, di azioni mirate alla prevenzione degli infortuni.
Rimane, invece, invariato ciò che concerne gli infortuni che comportino un’assenza dal lavoro superiore ai tre giorni, che andranno, come di consueto, comunicati ai fini assicurativi (ex art. 53 D.P.R. n. 1124/1965).
Qualora tali termini non vengano assolti, si incorrerà in una sanzione amministrativa pecuniaria che prevede un esborso economico fino a 1.972€ in caso di infortuni più brevi, e fino a 4.932€ per infortuni che prevedono un’assenza superiore ai 3 giorni.
Scarica il manuale denuncia/comunicazione di infortunio
Inail: comunicazione assenze per infortunio di almeno un giorno