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Pubblicato il 25 Novembre, 2020

INAIL attiva il servizio Dichiarazione RLS

INAIL attiva il servizio Dichiarazione RLS 

INAIL ha attivato il servizio “Dichiarazione R.L.S.” che consente ai datori di lavoro di comunicare i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) per via telematica, come previsto dal Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro (art 18 comma 1 letterera aa D.lgs 81/08) “comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;”.

La Direzione regionale INAIL Veneto, con propria nota Circolare, ha comunicato che la segnalazione dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) deve essere effettuata per via telematica, utilizzando il servizio “Dichiarazione R.L.S.“, reso disponibile sul portale dell’Istituto (www.inail.it) nella sezione servizi on-line.
Come specificato nella Circolare il ricorso a tale servizio costituisce d’ora in poi l’unica modalità con la quale il datore di lavoro può segnalare all’Istituto il nominativo del/dei R.L.S. di nuova elezione/designazione (l’indirizzo di PEC precedentemente attivato allo scopo non è più utilizzabile).
Oltre alla comunicazione del nominativo del/dei RLS di nuova elezione/designazione e successive future variazioni, si deve ricorrere a tale servizio anche per comunicare:
– il nominativo del/dei RLS già eletti/nominati ma non ancora comunicati all’Istituto;
– eventuali variazioni dei nominativi comunicati in passato con le modalità precedenti.
La circolare precisa, infine, che non sono previsti dalla normativa vigente termini perentori per assolvere all’obbligo di comunicazione.

La violazione dell’art. 18, co. 1, lett. aa)è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 61,42 a 368,56 euro [Art. 55, co. 5, lett. l)]

Leggi la circolare INAIL sul servizio Dichiarazione RLS

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