Pubblicato il 16 Gennaio 2011

Formazione Sicurezza: obbligatorietà Organismi Paritetici

Formazione Sicurezza: obbligatorietà Organismi Paritetici

 

Il  Ministero del Lavoro ha pubblicato un chiarimento in merito all’obbligo di formare i lavoratori e i loro rappresentanti RLS  in collaborazione con gli organismi paritetici (si veda sito del Ministero sezione sicurezza lavoro ).  Mentre nell’ambito del D. Lgs. n. 81/2008 non è stabilita alcuna sanzione per la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza realizzata senza avvalersi della collaborazione degli organismi paritetici, successivamente le proposte di modifica del D. Lgs. n. 81/2008 approvate dal Governo nella seduta del 27 marzo 2009, nell’ambito della quale è stata avanzata la proposta di sostituire l’espressione “deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici” con quella “può avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici”. Ora si ritiene opportuno evidenziare che il comma 12 dell’art. 37, nella sua formulazione, imponga unicamente un obbligo di collaborazione che, ragionevolmente, può intendersi ottemperato previa necessaria informazione all’organismo paritetico, che sia in possesso dei requisiti sotto citati.

Con tale affermazione   “la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici” ai sensi dell’art. 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008” il legislatore utilizza la formula “collaborazione” lasciando probabilmente  intendere che il datore di lavoro possa avvalersi dell’apporto di organismi specializzati in azioni relative la salute e la sicurezza sul lavoro (l’art. 37, comma 12, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

Questi sono rappresentati dagli organismi paritetici ossia organismi che assolvono una funzione di orientamento e promozione in ordine alla formazione ed il cui parere non risulta essere vincolante in relazione allo svolgimento della formazione stessa, che rimane, pertanto, valida anche in sua assenza, ma che devono essere presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro e che soprattutto abbiano i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. ee) .

 

Formazione Sicurezza: obbligatorietà Organismi Paritetici

 

 

 

 

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