Pubblicato il 21 Luglio 2011

formazione sicurezza lavoratori dirigenti preposti

formazione sicurezza lavoratori dirigenti preposti

Commento a cura ing. Riccardo Borghetto –Amministratore Unico Lisa servizi

Tra i tanti tasselli che mancano per completare il corpus normativo del Testo Unico sicurezza (vi veda a tal proposito la nostra analisi sui decreti mancanti a questo link), forse il più importante, quello relativo alla formazione, è prossimo all’approvazione.

Tecnicamente la formazione per la sicurezza dei lavoratori è materia di competenza concorrente sia dello Stato che delle Regioni per cui tale tassello, come altri in questa materia, avrà la forma dell’accordo in Conferenza tra lo Stato le Regioni e le Provincie autonome.

Sono circa 2 anni che circolano delle bozze.

Ora siamo molto prossimi all’approvazione per cui proviamo a fare una analisi consci che qualche piccola differenza con la versione definitiva ci potrebbe essere.

L’accordo definisce gli obblighi di formazione e aggiornamento a carico di :

-datori di lavoro che assumono direttamente l’incarico di RSPP art 34

-lavoratori

-preposti

-dirigenti

L’accordo non tratta l’informazione (art 36), ne l’addestramento all’uso di specifiche macchine e attrezzature, attività che dovranno comunque essere effettuate.

Vediamo nel dettaglio la parte relativa ai lavoratori, Preposti e Dirigenti

L’accordo definisce  la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento dei lavoratori dei preposti e dei dirigenti nonché la formazione

facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 81/08 (cioè componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti).

Viene consentito l’uso della modalità E-Learning in alcune parti purchè in conformità ai requisiti dell’Allegato I, viene chiarito che la formazione  può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.

Viene confermato che i corsi i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, e organismi paritetici  ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda.

Per quanto attiene ai REQUISITI DEI DOCENTI dalle informazioni in nostro possesso, non siamo vicini alla soluzione. Ricordiamo che la CIIP (La consulta Italiana per la Prevenzione) è stata oggetto su questo tema di audizione in Senato presso la commissione presieduta dal Senatore Tofani ove è stata presentata una proposta tecnica CIIP sui requisiti del formatore per la salute e sicurezza.

In attesa di decisioni definitive in materia si è deciso che i docenti interni o esterni all’azienda devono dimostrare di possedere, con riferimento alle tematiche specifiche trattate in ciascuno dei moduli relativi ai percorsi formativi individuati nel presente accordo, esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I requisiti organizzativi dei corsi sono:

a) soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro;

b) un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso;

c) nominativi dei docenti;

d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;

e) il registro di presenza dei partecipanti;

f) l’obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste;

g) declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e

lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la

prestazione di lavoro.

Lavoratori stranieri

• I corsi per stranieri dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti ( es. tramite mediatore interculturale o di un traduttore);

• Anche per gli stranieri è prevista la modalità e-Learning.

Poco cambia anche per la metodologia di insegnamento e apprendimento. Si suggerisce di adottare metodologie interattive con esercitazioni in aula e relative discussioni, lavori di gruppo, simulazioni prove pratiche ecc.

L’ e-Learning  è consentito solamente per:

• la formazione generale per i lavoratori;

• la formazione dei dirigenti;

• i corsi di aggiornamento;

• alcuni punti della formazione dei preposti, punti da 1 a 5

• progetti formativi sperimentali, in accordo con Regioni e Province autonome.

PROGRAMMA DELLA FORMAZIONE PER LAVORATORI

Si compone di due parti:

Formazione Generale

Con durata di almeno 4 ore per tutti i settori, da dedicare alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro:

• concetti di rischio,

• danno,

• prevenzione,

• protezione,

• organizzazione della prevenzione aziendale,

• diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,

• organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Formazione Specifica

Con durata minima di almeno 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda (vedi allegato I).

La formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche in funzione dell’evoluzione dei rischi.

Contenuti:

• Rischi infortuni,

• Meccanici generali,

• Elettrici generali,

• Macchine,

• Attrezzature,

• Cadute dall’alto,

• Rischi da esplosione,

• Rischi chimici,

• Nebbie – Oli – Fumi – Vapori – Polveri,

• Etichettatura,

• Rischi cancerogeni,

• Rischi biologici,

• Rischi fisici,

• Rumore,

• Vibrazione,

• Radiazioni,

• Microclima e illuminazione,

• Videoterminali,

• DPI Organizzazione del lavoro,

• Ambienti di lavoro,

• Stress lavoro-correlato,

• Movimentazione manuale carichi,

• Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto),

• Segnaletica,

• Emergenze,

• Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,

• Procedure esodo e incendi,

• Procedure organizzative per il primo soccorso,

• Incidenti e infortuni mancati,

• Altri Rischi.

La durata Minima è in base alla classificazione dei settori di cui all’Allegato I:

• 4 ore per i settori della classe di rischio basso;

• 8 ore per i settori della classe di rischio medio;

• 12 ore per i settori della classe di rischio alto.

Il piano di formazione specifica va fatto secondo i rischi effettivamente presenti e che sono diversi da azienda ad azienda o settore.

Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando se necessario le ore di formazione.

Condizioni particolari

Si afferma “I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.”

Sembra che la facoltà di avere corsi a rischio basso quindi sia legata a lavoratori di “azienda”.

Sembra quindi che la pubblica amministrazione e le scuole siano a rischio “medio”.

FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO

Viene chiarito che il preposto essendo un lavoratore deve in ogni caso farsi la formazione di cui ai capitoli precedenti (da 8 a 16 ore), cui si “aggiunge” una formazione specifica di 8 ore “in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

In pratica la formazione complessiva dei preposti va da un minimo di 16 ore (basso rischio) ad  un massimo di 24 (rischio alto).

I contenuti della formazione sono i seguenti:

1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;

2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;

3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;

4. Incidenti e infortuni mancati

5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti,

somministrati, stranieri;

6. Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto

opera;

7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle

disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di

protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

Al termine del percorso formativo con frequenza di almeno 90% delle ore, è prevista una prova di verifica di apprendimento mediante testo o colloquio.

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

I dirigenti per la sicurezza mediamente hanno fatto poca o nulla formazione, come se la sicurezza fosse materia di altri. Il nuovo accordo li costringe finalmente a prendere atto del contesto di riferimento.

Diversamente ai preposti non hanno l’obbligo di effettuare la formazione per lavoratori.

Il programma didattico è il seguente:

MODULO 1. GIURIDICO – NORMATIVO

• sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;

• gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;

• soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi,

responsabilità e tutela assicurativa;

• delega di funzioni;

• la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;

• la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche

prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;

• i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia;

MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

• modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.Lgs. n.

81/08);

• gestione della documentazione tecnico amministrativa;

• obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione;

• organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;

• modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in

ordine all’adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell’art. 18 del D. Lgs. n. 81/08;

• il ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;

MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

• criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi;

• il rischio da stress lavoro-correlato;

• il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia

contrattuale;

• il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;

• le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di

rischio;

• la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei

lavoratori e dei preposti;

• i dispositivi di protezione individuale;

• la sorveglianza sanitaria;

MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI

• competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;

• importanza strategica dell’informazione, della formazione e dell’addestramento quali strumenti di

conoscenza della realtà aziendale;

• tecniche di comunicazione;

• lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;

• consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

• natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la

sicurezza;

La durata minima è di 12 ore e va programmata e completata nell’arco di un anno,  secondo modalità definite negli accordi aziendali.

Anche in questo caso è prevista frequenza obbligatoria (90% delle ore) e prova di verifica da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro.

ATTESTATI

Per tutti vale la presenza ad almeno il 90% delle ore.

Per i soli lavoratori non è obbligatoria la  verifica di apprendimento che invece è prevista per dirigenti e preposti.

Devono contenere i seguenti elementi minimi comuni:

•Indicazione del soggetto organizzatore del corso;

•Normativa di riferimento;

•Dati anagrafici e profilo professionale del corsista;

•Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo

monte ore frequentato (l’indicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini del

riconoscimento dei crediti);

•Periodo di svolgimento del corso;

•Firma del soggetto organizzatore del corso.

CREDITI FORMATIVI

Il modulo di formazione generale di 4 ore per lavoratori e preposti, costituisce credito formativo permanente. Basta farlo una sola volta.

Testo originale

Con riferimento alle fattispecie di cui all’articolo 37, comma 4, si riconoscono crediti formativi nei

seguenti casi:

a. Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di

somministrazione, e segnatamente:

• qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con

un’azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d’origine o precedente, costituisce

credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che la Formazione Specifica di

settore;

• qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con

un’azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l’azienda d’origine o

precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale; la Formazione

Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta.

Commento: ci sembra logico che un lavoratore non debba rifare la formazione se va a lavorare presso un’azienda simile da quella da cui proveniva. Questo però vale solo se la mansione è la stessa e la formazione (sia generale che specifica) è stata non solo fatta, ma è documentabile.

E’ altrettanto logico che la formazione generale, essendo aspecifica rispetto ad uno specifico settore merceologico possa essere effettuata Una tantum.

La formazione dei lavoratori somministrati (art 20 del Dlgs 276/2003) secondo modalità concordate tra somministratore e utilizzatore e contrattuali.

Ha abbastanza senso che la formazione generale sia fatta dal somministratore e quella specifica dall’utilizzatore.

L’accordo prevede che in assenza di accordo “la formazione dei lavoratori va effettuata dal somministratore unicamente con riferimento alle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti, sempre che  il contratto di somministrazione non ponga tale obbligo a carico dell’utilizzatore”.

In pratica se una azienda prende in somministrazione un carellista, non dovrà rifare la formazione.

Cambi di mansioni

Nel caso di “Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi” è riconosciuto credito formativo solo per formazione generale; la formazione specifica va rifatta limitatamente  alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione nonché l’addestramento.

La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo

nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell’ambito della

stessa o di altra azienda.

Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad

integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione

che verrà ricoperta dal lavoratore assunto.

In ogni caso si ribadisce che i crediti formativi per la formazione specifica hanno validità fintanto

che non intervengono cambiamenti così come stabilito dai commi 4 e 6 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.

La formazione specifica per i dirigenti costituisce credito formativo permanente.

AGGIORNAMENTO

Per i lavoratori e preposti è obbligatorio l’aggiornamento di 8 ore ogni 5 anni.

Per i dirigenti  è obbligatorio l’aggiornamento di 8 ore ogni 5 anni.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Dirigenti e preposti

In sede di prima applicazione, i corsi per dirigenti e preposti si devono concludere entro 18

mesi dalla pubblicazione dell’accordo.

I nuovi assunti (lavoratori, dirigenti, preposti) dovrebbero effettuare la formazione anteriormente all’assunzione o, se ciò non è possibile, contestualmente all’assunzione. Se non è possibile la formazione va completata entro 60 giorni dalla assunzione.

In sede di prima applicazione, i lavoratori  dirigenti e preposti che abbiano frequentato entro un anno dall’entrata in vigore dell’accordo, corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi, non sono tenuti alla frequenza.

 RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

La formazione che lavoratori e preposti hanno effettuato prima dell’accordo viene ritenuta valida (cioè i lavoratori non sono tenuti a frequentare i corsi) se  possono documentare di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e

delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e

modalità di svolgimento dei corsi.

L’aggiornamento per lavoratori e preposti, che hanno effettuato la formazione da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro un anno.

Per i preposti la formazione particolare ed aggiuntiva dovrà concludersi entro un anno dalla pubblicazione.

Non sono tenuti al corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di avere effettuato un corso di formazione con contenuti conformi all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 (dopo il 14/8/2003) o il modulo A per ASPP/RSPP.
 

 

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