Pubblicato il 03 Marzo 2021

Formazione in ambito sicurezza DPCM 2/3/2021

Formazione in ambito sicurezza DPCM 2/3/2021

 

Si può fare o no la formazione in presenza in ambito sicurezza sul lavoro, alla luce del nuovo DPCM 2/3/2021?

Molti colleghi e clienti, appena letto il nuovo DPCM 2/3/2021, sono andati nel panico stante la formulazione della norma alquanto complicata e con la presenza di qualche errore. In verità erano andati nel panico anche prima.

Cerchiamo di trovare il filo della matassa. Partiamo da qui: si applica il DPCM o la normativa Regionale?

La Legge 74/20 (conversione del DL 33/2020) stabilisce l’importanza dei protocolli Regionali. Solo in assenza di questi si applicano le linee guida e protocolli applicati a livello Nazionale “Le attivita' economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto  dei contenuti di protocolli o linee guida idonei .., adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale”.

Ricordiamo che le linee guida Regionali per la riapertura delle attività produttive fanno parte integrante dei DPCM in quanto inserite negli allegati. Nel DPCM 2/3/2021 le troviamo all’allegato 9. La scheda “formazione professionale” si applica ai “percorsi formativi in ambito sicurezza e salute sul lavoro” e contiene il protocollo da applicare nei corsi di formazione.

In sintesi il protocollo anti contagio per la formazione in presenza prevede:

  • Distanziamento tra allievi (1m) e docenti (2m)
  • Mascherine, igienizzazione locali e mani
  • Igienizzazione attrezzature condivise
  • Aerazione locali
  • Misura temperatura ingresso (opzionale)
  • Registrazione partecipanti (Tracing)
  • Informativa sui comportamenti da adottare
  • Gruppi omogenei se possibile
  • Esercitazioni pratiche all’esterno

E’ cambiato qualcosa del DPCM 2/3/2021 rispetto ai precedenti per quanto attiene la formazione?

Si, ma pochissimo. E’ stato chiarito che la formazione in azienda è acconsentita, ma esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa (articolo 25 comma 7).

E veniamo all’errore presente in tutti i DPCM.

Mi riferisco il riferimento al documento dell’Inail “ a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.

Non riesco a capire come mai nessuno si sia ancora accorto che il documento dell’Inail citato come requisito obbligatorio perché sia valida la formazione in presenza in ambito sicurezza sul lavoro, non ha proprio nulla a che fare con la formazione o un protocollo. E’ un documento realizzato con altra finalità, ovvero stabilire la priorità dei settori Ateco da riaprire dopo la prima ondata del Covid-19.

Ci risentiamo al prossimo DPCM per ridire ancora le stesse cose.

Scarica il DPCM 2/3/2021

Scarica gli allegati al DPCM 2/3/2021

 

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