Pubblicato il 13 Giugno 2022

Finanza sostenibile e rendicontazione non finanziaria

Finanza sostenibile e rendicontazione non finanziaria

La finanza sostenibile, o green finance, nel contesto politico dell’Unione Europea, è intesa come una finanza che sostiene la crescita economica riducendo le pressioni sull’ambiente, tenendo conto degli aspetti sociali e di governance.

La finanza sostenibile comprende anche la trasparenza, quando si tratta di rischi legati ai fattori ESG che possono avere un impatto sul sistema finanziario, e la mitigazione di tali rischi attraverso una governance appropriata degli attori finanziari e aziendali.

La finanza sostenibile si riferisce dunque al processo di prendere in considerazione gli aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG) quando vengono fatti degli investimenti nel settore finanziario in attività e progetti economici sostenibili.

Finanza sostenibile e rendicontazione non finanziaria

Che cos’è il Regolamento Europeo 2020/852 ?

In materia di finanza sostenibile, negli ultimi anni, sono stati sviluppati dei nuovi standard e regolamenti, uno tra tutti il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, recante modifica al precedente Regolamento (UE) 2019/2088.

Che cos’è il Regolamento Europeo 2020/852 ?

Quando un’attività economica viene definita ecosostenibile?

Attraverso l’Articolo 3 “Criteri di ecosostenibilità delle attività economiche” viene stabilito il grado di ecosostenibilità di un investimento.

Un’attività economica si considera ecosostenibile se contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 del suddetto Regolamento ovvero:

  • Mitigazione del cambiamento climatico (articolo 10).
  • Adattamento ai cambiamenti climatici (articolo 11).
  • Uso sostenibile e protezione dell’acqua e delle risorse marine (articolo 12).
  • Transizione verso un’economia circolare (articolo 13).
  • Controllo e prevenzione dell’inquinamento (articolo 14).
  • Protezione e ripristino degli ecosistemi (articolo 15).

Inoltre, un’attività economica ecosostenibile dovrà essere conforme ai criteri di vaglio tecnico che verranno fissati dalla Commissione Europea mediante atti delegati: questi avranno lo scopo di determinare le condizioni in presenza delle quali si potrà affermare se un’attività economica contribuisce al raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Quando un’attività economica viene definita ecosostenibile?

Come si tiene conto della trasparenza quando si tratta di rischi legati ai fattori ESG che possono avere un impatto sul sistema finanziario?

Il Regolamento (UE) 2020/852 influisce anche sul tema della trasparenza delle informazioni allo scopo di informare gli investitori e favorire delle scelte più consapevoli in materia di investimenti ecosostenibili.

Questa finalità è stata per prima perseguita dal Regolamento (UE) 2019/2088 che ha previsto l’obbligo di trasmettere un’adeguata informativa in merito al rischio di sostenibilità di un investimento definendolo come un “…evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo, effettivo o potenziale, sul valore dell’investimento”.

Ad integrazione di questo quadro normativo, il Regolamento (UE) 2020/852 descrive le ulteriori informazioni da fornire nel caso in cui un prodotto finanziario relativo un’attività ecosostenibile.

Come si tiene conto della trasparenza quando si tratta di rischi legati ai fattori ESG che possono avere un impatto sul sistema finanziario?

Come viene comunicato se un investimento o prodotto finanziario ha perseguito gli obiettivi di cui all’articolo 9?

Quando un’impresa decide di fare un investimento, attraverso delle attività economiche considerate ecosostenibili, deve comunicare se sono stati perseguiti gli obiettivi ambientali attraverso la pubblicazione di una Dichiarazione Non Finanziaria (DNF, meglio conosciuta come Bilancio di Sostenibilità).

La stessa modalità viene applicata anche ai prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali.

Come viene comunicato se un investimento o prodotto finanziario ha perseguito gli obiettivi di cui all’articolo 9?

La rendicontazione non finanziaria: D.lgs. 254/2016

Dal 25 gennaio 2017 in Italia è entrato in vigore il D.lgs. 254/2016 di “Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di carattere non finanziario sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni”.

Quali soggetti sono obbligati alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario?

Attualmente l’obbligo di redigere la dichiarazione di carattere non finanziario riguarda gli enti di interesse pubblico che:

  1. abbiano avuto nell’esercizio precedente: un numero medio di dipendenti superiore a 500 e totale dello stato patrimoniale superiore a 20 milioni di euro oppure un numero medio di dipendenti superiore a 500 e un totale dei ricavi netti delle vendite e prestazioni superiore a 40 milioni di euro;
  2. siano società-madri (cioè tenute alla rendicontazione del bilancio consolidato) di un gruppo di grandi dimensioni che rispetti i parametri di cui al punto 1.

Dal 2026, dopo una nuova proposta della Commissione europea, la rendicontazione non finanziaria sarà obbligatoria per tutte le società quotate «sui mercati regolamentati», quindi anche per le piccole e medie imprese.

 D.lgs. 254/2016

Cosa si deve comunicare? E come?

Le informazioni minime da rendicontare riguardano le seguenti tematiche:

  • ambientali (utilizzo di risorse energetiche rinnovabili e non, impiego di risorse idriche, emissioni di gas ad effetto serra, …);
  • sociali ed attinenti al personale (incluse le azioni attuate per garantire la parità di genere, le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali,…);
  • del rispetto dei diritti umani (misure per prevenire violazioni dei diritti umani, azioni attuate per impedire atteggiamenti discriminatori);
  • della lotta contro la corruzione (indicazioni degli strumenti adottati per la lotta contro la corruzione sia attiva che passiva).

Queste informazioni devono, inoltre, descrivere almeno:

  1. il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell’impresa (compreso il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo espresso dal D.lgs. 231/01);
  2. le politiche ed i risultati aziendali;
  3. i principali rischi (generati o subiti) nell’ambito delle attività aziendali, con riferimento ai prodotti, ai servizi e ai rapporti commerciali (incluse le catene di fornitura e di subappalto).

Gli strumenti utilizzati per la rendicontazione sono molteplici come ad esempio: gli standard internazionali, nazionali, metodologie autonome, ecc.

Per ciascun ambito di interesse devono essere addottati degli specifici e rappresentativi KPI (Key Performance Indicator o Indicatori Chiave di Prestazione).

Inoltre, deve essere menzionato esplicitamente lo strumento utilizzato e, qualora in un esercizio venga usato uno strumento diverso da quelli usati nell’esercizio precedente, si deve motivare l’utilizzo di un nuovo strumento come riportato nell’art.3 comma 3 del D.lgs. 254/2016.

In caso di omessa divulgazione delle informazioni o di non conformità della stessa sono predisposte delle sanzioni.

Perché è importante svolgere una rendicontazione non finanziaria e comunicarla?

Rendicontare la sostenibilità” e, come ultima fase del processo, comunicarla, permette di avere:

  • una definizione più completa delle a creazione di valore da parte delle aziende, non solo con gli indicatori economici, ma anche ambientali e sociali, quantitativi e qualitativi;
  • dare maggior trasparenza alla società in merito all’impatto delle imprese sui cittadini e in generale sul pianeta.

Cosa si deve comunicare? E come?

Riferimenti

Regolamento (UE) 2020/852.

Regolamento (UE) 2019/2088.

D.lgs. 254/2016

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