Pubblicato il 23 Dicembre 2022

Etichettatura ambientale degli imballaggi

Etichettatura ambientale degli imballaggi: cosa cambia dal 1 gennaio 2023

Il 1 gennaio 2023 entrerà in vigore l’articolo 219 comma 5 del D.lgs 152/2006 che prevede l’etichettatura di tutti gli imballaggi nelle modalità “stabilite dalla norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione Europea”.

Di seguito riportiamo l’articolo di riferimento in maniera integrale:

“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.

Per il corretto adempimento degli obblighi dati dalla normativa, il 22 Novembre 2022 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato le “linee guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art .219, comma 5, del d.lgs. 152/2006”. Le linee guida elaborate insieme al CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, sono consultabili sul sito del MASE in Italiano e Inglese.

Sanzioni

Per chi immette sul mercato imballaggi privi dei requisiti elencati nella norma sono previste sanzioni pecuniarie che vanno dai 5.000 ai 25.000 euro, a fare eccezione i “prodotti”, ovvero gli imballaggi, già immessi in commercio o etichettati prima del 1 gennaio 2023 che possono essere commercializzati fino ad esaurimento scorte come da Decreto Legge n.228/2021.

Smaltimento delle scorte degli utilizzatori

La  “norma salva scorte”, contenuta nel DL. N.228/2022, determina un periodo transitorio in cui produttori, distributori e utilizzatori potranno utilizzare imballaggi, anche vuoti, non conformi o senza etichette acquistate prima del 31/12/2022. La “prova” dell’esistenza della scorta è data da fatture, ddt datate prima del 31 dicembre 2022.

Gli obblighi del Produttore

Per i produttori è possibile commercializzare imballaggi privi di etichettatura dopo il 1 gennaio 2023 purché questi siano accompagnati dalla documentazione che contiene le informazioni relative all’imballaggio secondo Decisione 129/97/CE.  I materiali che compongono gli imballaggi dovranno essere classificati utilizzando abbreviazioni e numeri (es. PAP 20 sarà un imballaggio in cartone ondulato). I codici sono definiti nei 7 allegati della Decisione:

  • Imballaggi in carta e cartone;
  • Imballaggi in metallo;
  • Imballaggi in legno;
  • Imballaggi in materiali tessili;
  • Imballaggi in vetro;
  • Imballaggi in materiali composti.

Secondo l’art.219, comma 5, del d.lgs.152/2006, inoltre, i produttori dovranno apporre un’ulteriore etichettatura che ha lo scopo di comunicare al consumatore finale la destinazione finale dell’imballaggio e facilitarne la raccolta, il riutilizzo e il recupero.

Tutto questo riguarda tutti i tipi di imballaggi sia quelli destinati al consumatore finale (B2C) sia alle aziende (B2B), gli unici “prodotti” a fare eccezione sono i farmaci e i dispositivi medici.

Etichettatura ambientale nel circuito B2B e B2C: quali sono le differenze?

Secondo la definizione del Codice al Consumo ricadono sotto la definizione di imballaggi del circuito B2B tutti quelli che hanno come destinatario una persona fisica o giuridica “nell’esercizio della propria attività imprenditoriale”.

Per l’etichettatura degli imballaggi destinati al circuito B2B le informazioni obbligatorie da apporre sono quelle che ne consentono l’identificazione della composizione secondo la Decisione 129/97 o altre norme tecniche UNI applicabili.

Il circuito domestico B2C degli imballaggi è invece quello che riguarda persone fisiche che agiscono al di fuori delle attività imprenditoriali, commerciali, artigianali o professionali. Il consumatore finale è colui che smaltisce l’imballaggio nel circuito urbano dei rifiuti. Le etichettature di questi imballaggi dovranno contenere l’identificazione del materiale secondo Decisione 129/97 e norme tecniche UNI applicabili, l’indicazione sul corretto circuito di raccolta urbana degli imballaggi e/o i componenti separabili manualmente.

Quali sono le modalità di apposizione dell’etichettatura ambientale per gli imballaggi destinati al circuito B2B e B2C?

Riportiamo di seguito quanto indicato nelle “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm”.

etichettatura ambientale degli imballaggi

Per il circuito commerciale/industriale le informazioni ambientali andranno apposte fisicamente sul pack, trasmesse attraverso canali digitali quali app, QR code e siti web, documenti di trasporto o altri tipi di documentazione che accompagni la merce.

Per quanto riguarda gli imballaggi destinati ai consumatori finali B2C le modalità di apposizione delle informazioni ambientali potranno essere:

  • apposizione fisica sul pack;
  • canali digitali;
  • libretti d’istruzione e/o manuali d’uso;
  • pannelli informativi nei punti vendita (per gli imballaggi neutri, ovvero prodotti alimentari freschi).

La responsabilità del produttore e dell’utilizzatore

Abbiamo già visto che il produttore dell’imballaggio è il soggetto tenuto ad identificare in maniera corretta il materiale di imballaggio secondo la codifica prevista dalla Decisione 97/129, ma quali sono le responsabilità dell’utilizzatore?

A questo punto serve fare una premessa sulla definizione di utilizzatore, con questo termine  vengono definiti “commercianti, distributori, addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni” (D.lLgs.152/06). Nel circuito B2C sono questi i soggetti che definiscono i contenuti, la forma e il layout del packaging, pertanto negli accordi commerciali e contrattuali tra le parti dovranno essere definiti gli oneri e le responsabilità di produttore e utilizzatore.

Quando e come utilizzare i canali digitali per l’etichettatura degli imballaggi

L’uso di strumenti come APP, QR code e siti web è sempre consentito. Tramite questi canali digitali si possono integrare o sostituire le informazioni riportate sulle etichette fisiche. Se l’imballaggio è destinato al consumatore finale il soggetto responsabile è tenuto a riportare nel punto vendita fisico o virtuale le istruzioni necessarie per individuare le informazioni ambientali obbligatorie tramite i canali digitali.

L’accesso alle informazioni specifiche relative all’imballaggio per mezzo di canali digitali dovrà essere facile e diretta e di veloce interpretazione.

Quando fare riferimento alle norme UNI applicabili

Per l’etichettatura ambientale è obbligatorio inserire la sigla alfa numerica del materiale di composizione come indicato nella Decisione 129/97, è invece facoltativo richiamare le nome UNI applicabili, che si possono utilizzare quando si vuole specificare ulteriormente questa dicitura.

Nel caso si volessero aggiungere informazioni di tipo volontario è necessario fare riferimento alla norma UNI EN ISO 14021.

Suggerimenti grafici per le etichettature

Infine per quanto riguarda le informazioni grafiche relative all’etichettatura vengono suggeriti i colori:

  • blu per la carta;
  • marrone per l’organico;
  • giallo per la plastica;
  • turchese per i metalli;
  • verde per il vetro;

E infine grigio per l’indifferenziato.

La grandezza del carattere del font dovrà essere maggiore o uguale a 1,2 mm.

Tabella riassuntiva dei contenuti delle Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006.

etichettatura ambientale degli imballaggi tabella riepilogativa

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