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Pubblicato il 20 Luglio, 2017

DPR 151-2011 regolamento prevenzione incendi

DPR 151-2011 regolamento prevenzione incendi

 

DPR 151/2011 regolamento prevenzione incendi

Di recente emanazione è il nuovo regolamento prevenzione incendi introdotto dal DPR 151-2011 che avevamo già introdotto nel corso delle passate News.

Ora il cambiamento è effettivo, e il nuovo regolamento prevenzione incendi è attivo da subito. In poco tempo i comandi inizieranno ad utilizzare le nuove procedure di prevenzioni incendi.

Ma cosa cambia?

– Modalità di presentazione degli incartamenti: nella fattispecie si parla di una procedura completamente On-line, dove tutti i materiali normalmente prodotti in passato per la richiesta del CPI (planimetrie, relazioni, certificazioni, ecc ecc) ora saranno inviate in formato elettronico.

– Attività Soggette: sono abrogati i vecchi decreti e le vecchie tabelle delle attività soggette ( Dm 16 /02/82, le Tab A e B del DPR 689/59). In cambio sono state riordinate le attività soggette e riportate in allegato 1 del decreto. Ora abbiamo 80 attività totali, alcune rivisitate a partire dalla vecchia organizzazione, altre nuove di zecca. Alcuni esempi:

  • Centrali termiche con potenza superiore a 116 kW: prima erano attività 91, ora sono l’attività 74 dell’allegato 1, alla fine è stato cambiato solo il numero di riferimento;
  • Asili nido: prima ricadevano nell’attività scuole di ogni ordine e grado, ora gli Asili nido con oltre 30 persone presenti saranno una attività soggetta.
  • Massima attenzione per chi utilizza bombole di gas infiammabile e/o comburente, anche i depositi di contenitori mobili ora hanno una loro attività specifica.

Regime transitorio: Per capire come verrà gestito il regime transitorio, bisogna fare dei distinguo.

– Aziende che hanno attività elencate nell’allegato 1: per questi soggetti c’è un anno di tempo per presentare le istanze e mettersi in regola.

– Aziende già in possesso del CPI per attività già presenti nell’allegato 1: procedere al rinnovo del CPI, prima della sua scadenza con le nuove procedure.

– Aziende in possesso del solo parere di conformità: si deve completare l’iter di autorizzazione ai sensi della nuova procedura.

Durata del CPI: d’ora in poi tutti i CPI hanno scadenza anche quelli che un tempo non l’avevano e tutti avranno, salve qualche caso particolare, una durata di 5 anni.

Scarica il DPR 151-2011 nuovo regolamento prevenzione incendi

Allegati 1 e 2 del DPR

 

DPR 151-2011 regolamento prevenzione incendi

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