Pubblicato il 03 Novembre 2014

Rielaborazione di articolo di G. Porreca apparso su Punto Sicuro del 3/11/2014

 

Come si fa a fornire documentazione della formazione pregressa cioè effettuata prima dell’ accordo Stato Regioni ?

Una interessante sentenza risponde al quesito in oggetto: “il datore di lavoro deve provare di avere ottemperato all'obbligo in questione, in quanto tenuto a compilare un documento sulla formazione del lavoratore, contenente i riferimenti anagrafici di costui, le ore di formazione dedicate ai rischi, la data della formazione medesima”.

La sentenza in oggetto è :

Cassazione Sezione III Penale - Sentenza n. 37312 del 9 settembre 2014 -  Pres. Romis - Ric. G.R.  

 

Il concetto espresso dalla sentenza è che anche la formazione effettuata prima dell’accordo del 22/11/2011 deve essere documentata per iscritto dal datore di lavoro.

Innanzitutto è il datore di lavoro che deve fornire prova dell’avvenuta formazione in quanto “i datori di lavoro sono tenuti, ex artt. 37 (disposizione che ha sostituito l'art. 22, co. 1, d.lvo 626/94 ) e 55, co. 5, d.Lvo 81/08, ad ottemperare all' obbligo di formazione dei dipendenti, e devono conservare in azienda la attestazione della avvenuta formazione, secondo il dettato di cui al decreto ministeriale del 16/1/1997, richiamato implicitamente dall'allegato A), punto 10 dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011”.

 

L'allegato A), punto 10 dell'accordo Stato-Regioni del dicembre 2011”, ha evidenziato altresì la Sez. III, “richiama implicitamente il D.M. 16/1/1997 e i contratti collettivi di lavoro quanto alla formazione obbligatoria del lavoratore e alle relative modalità di esecuzione, laddove dispone che in fase di prima applicazione non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi”.

 

La sentenza è scaricabile da http://olympus.uniurb.it/

 

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