Pubblicato il 01 Luglio 2016

DM 8 giugno 2016: nuova RTV prevenzione incendi uffici

È uscito il DM 8 giugno 2016, la nuova RTV per la prevenzione degli incendi negli uffici che andrà ad integrarsi al nuovo codice DM 3 agosto 2015.

La sezione “V” delle regole tecniche verticali (RTV) di prevenzione incendi del Codice di Prevenzione Incendi DM 3-8-2015, si arricchisce quindi con la RTV degli uffici: “Capitolo V.4: Uffici”.

Il DM 8 giugno 2016 (RTV 2016) può essere utilizzato per la progettazione e l’adeguamento delle attività esistenti dove sono raggiunti i limiti dell’attività 71 (allegato 1) del DPR 151/11: “Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti”. La vecchia regola verticale degli uffici D.M. 22 febbraio 2006 (RTV 2006) e quella nuova, rimangono ambedue in vigore e possono essere utilizzate in alternativa: infatti la RTV 2006 è stata aggiunta tra i DM per i quali il Codice di Prevenzione Incendi diviene opzione alternativa di progettazione. Per come è scritto, il DM 8 giugno 2016, a differenza della vecchia RTV, si integra perfettamente con il lessico, la struttura e il percorso di progettazione previsto nel Codice di Prevenzione Incendi e lo richiama nelle sua parti specifiche. Ne deriva che, pur non essendo la 71 fra le attività in origine comprese nel campo di applicazione del codice di prevenzione incendi, l’applicazione della nuova RTV implichi la possibilità di utilizzarlo anche al di fuori dei procedimenti in deroga.

Cosa fare se non è raggiunto il limite di assoggettabilità dell’attività 71 (“300 persone presenti”)?

Da una lettura veloce si evidenzia la differenza fra la due RTV in merito al campo di applicazione:

·         RTV 2006: “[…]disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici con oltre 25 persone presenti […]”;

·         RTV 2016: “[…]disposizioni di prevenzione incendi riguardanti edifici o locali adibiti ad uffici con oltre 300 persone presenti.”

La RTV del 2016 si applica solo quando viene raggiunto il limite di assoggettabilità dell’attività 71.

Non essendo attività soggetta, non si hanno rapporti con i Comandi dei Vigili del Fuoco e, visto che il Codice di Prevenzione Incendi si richiama (art 2, comma 4 del DM 3-8-2015) come riferimento per la corretta progettazione, realizzazione ed esercizio di tutte le attività sotto soglia previste all’allagato 1 del DPR 151/11, si potranno utilizzate in alternativa:

·         La RTV 2006: Con una impostazione rigida

·         Il codice di prevenzione incendi: Con una impostazione flessibile (diverse soluzioni alternative possibili)

 Qui il testo del DM 8 giugno 2016

 

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