Pubblicato il 21 Agosto 2012

D.lgs 231 e caso ILVA

 
Decreto 231, etica e bene comune – il caso ILVA di Taranto: un film già visto ?


Quando verso la fine del 2008 fu pubblicato il nuovo testo unico della sicurezza, parecchi ancora non sapevano dell’esistenza del d.lgs  231, già presente allora da oltre 7 anni.

Tuttavia nella storia di quest’ultimo fu probabilmente quell’episodio a segnarne in modo decisivo il futuro.

Ad onor del vero il d.lgs 231 era già da tempo stato individuato dal legislatore come un utilissimo strumento di maggior tutela per tutte quelle materie che, per priorità sociali od economiche, meritavano un rafforzamento preventivo e punitivo che potesse agire efficacemente contro i comportamenti illegali.

E’ il caso ad esempio delle normative che riguardano la gestione delle società, il comportamento dei mercati, il traffico di denaro di provenienza illecita: tutte argomentazioni per le quali il decreto legislativo sui modelli organizzativi, i codici di comportamento e gli organismi di vigilanza – questi alcuni dei contenuti più noti inerenti le prescrizioni del d.lgs 231 – non era stato inizialmente orientato, nato com’era principalmente come strumento atto a contrastare la corruzione nei rapporti tra pubblico e privato.

Ma questo non impedì che, almeno per i primi anni, la materia in questione restò di competenza di pochi, di solo alcuni – e nemmeno tutti, visto che il decreto in questione non comporta alcuna obbligatorietà a tutt’oggi –  tra quelli che, in qualità di operatori privati avevano appunto continuativi ed importanti rapporti economici con la Pubblica Amministrazione.

Fu quindi una delle indicazioni normative contenute nel d.lgs 81/2008 sulla sicurezza, responsabile di diffondere come una opportunità “quasi imposta” la necessità di dotare le organizzazioni aziendali di “modelli 231” in grado di esonerare con sicura efficacia da certi ambiti di responsabilità, se ideati secondo forme corrispondenti agli standard Inail piuttosto che certificati secondo gli schemi Iso18001, a risvegliare intorno al decreto 231 l’interesse di molti degli imprenditori privati, alla ricerca di un riparo concreto a fronte delle sempre più crescenti responsabilità aziendali.

La cronaca fece il resto: tutti senz’altro ricordano ad esempio, tra i più tragici e clamorosi episodi, il caso “Thyssenkrupp”.

Ma non è su questo aspetto che voglio richiamare l’attenzione del lettore.

Una storia simile a quella appena descritta sta accadendo in un nuovo contesto: quello dei reati ambientali. Come già nel 2008 per la sicurezza, infatti, di nuovo pochi mesi fa è stato ampliato il numero delle fattispecie di reato comprese nel “carnet 231”, con l’introduzione dei reati ambientali. D’altro canto, come è accaduto nel 2007 nell’acciaieria di Torino, un nuovo tragico e clamoroso caso è emerso a Taranto, per quanto è stato denunciato in ordine all’impianto siderurgico dell’ Ilva.


Una storia che, seppur in ambiti e contesti di legge diversi – tuttavia non così distanti tra loro se considerati entrambi da un punto di vista etico – sembra ripetersi in modo del tutto equivalente (un film già visto).

Cosa attendersi ora ? Credo che pochi possano essere i dubbi, soprattutto se si considera un ulteriore sviluppo della questione che sembra profilarsi da alcuni mesi e che senza dubbio, a  mio avviso, subirà ora una evidente accelerazione: si tratta del fatto che da tempo si sta parlando in ambito legislativo riguardo l’opportunità di inserire nel contesto della normativa ambientale, raccolta in particolare nel testo unico emanato con il d.lgs 152/2006, una previsione simile a quella richiamata in apertura della presente pubblicazione e rappresentata dall’articolo 30 dell' 81/2008.  

Si tratta di consentire alle organizzazioni dotate di sistemi gestionali ambientali conformi – in questo caso gli standard Iso14001 e le prescrizioni del Regolamento Emas sembrano i più adatti – di usufruire delle esenzioni da responsabilità che il decreto 231 prevede.


Il senso di tutto questo tuttavia non è evidentemente quello di contribuire più o meno intensamente al successo di una
normativa di legge quale il d.lgs 231/2001 che, caso piuttosto raro, si è permessa di entrare nell’ambito della gestione aziendale per dettarvi regole più o meno precise e circostanziate.

Il senso di tutto questo, che è in parte conseguenza della storia o della cronaca ed in parte della giurisprudenza e del diritto, è ben più importante: si tratta di “cultura della compliance” e  di “senso etico”.

Questa è la vera posta in gioco: dare il giusto risalto alla gestione corretta sia in ambito privato che in ambito pubblico e di “bene comune”. 


Lo strumento della  231 quindi si presenta oggi come il principale contesto normativo cui fare riferimento per la diffusione di una economia etica, sostenibile, trasparente, integra.

Per quanto poi alla protezione ambientale questa deve apparire non come l’ultimo ingresso tra le fattispecie di reato in ordine di tempo, ma ritengo come il più importante.


Oggi le emergenze ambientali mondiali hanno superato il numero di 50 e l’urgenza di intervenire sul piano etico per i valori che riguardano il rispetto di ciò che circonda l’uomo non sono meno prioritari di quelli che si identificano nell’uomo stesso, come lo è per la sicurezza della sua salute.

Di più: credo di poter affermare, senza rischio di essere contraddetto, che i primi già includono i secondi.

Il progresso della scienza, che non va confuso con l’impiego che di questa se ne fa, oggi mette a disposizione dell’uomo tutti gli strumenti utili al raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia dell’ambiente e dell’ intero pianeta.

Unica condizione è rappresentata proprio da quanto appena indicato: non usare la scienza per scopi non etici !


In questo momento, nel quadro legislativo italiano, così come in altri esteri – si pensi alle normative anglosassoni presenti in Gran Bretagna (Bribery Act), a quella statunitense (Foreign Corrupt Practices Act), fino a quelle europee tedesche e francesi – lo strumento esiste: il decreto “231” vanta un perimetro di competenza tra i più completi a livello internazionale, con oltre 170 fattispecie di reato contemplate.


Lo spirito etico è così inserito trasversalmente su quasi tutte le aree gestionali che possono interessare il contesto aziendale: da quella commerciale, ai rapporti con la P.A., alle comunicazioni sociali, all’uso degli strumenti informatici e della rete, all’impiego ed all’uso del denaro, alla regolamentazione dei mercati, fino appunto al rispetto dell’uomo e dell’ambiente.


Va tuttavia detto che le più recenti inclusioni – sicurezza e ambiente – sono e restano quelle più significative, che hanno reso concreta la diffusione dei modelli organizzativi e dei codici di comportamento. In misura poi e senza dubbio ancora in prossima ulteriore crescente evoluzione sta proprio la fattispecie ambientale.

Nei prossimi anni l’attenzione della giurisprudenza per questo tipo di illeciti è destinata a crescere sensibilmente, proprio perché concomitante è il crescere delle emergenze di questo tipo. Così quindi sarà per il rigore e le penalità con le quali le prescrizioni di protezione ambientale saranno applicate.

Lecito pensare quindi che la diffusione dei modelli gestionali, orientati all’interno delle organizzazioni aziendali al rispetto delle norme riferite agli impatti verso l’ambiente, sarà parallelamente pure in aumento.

Non sarà del resto, come già detto, improbabile che alcuni standard già diffusi nell’ambiente imprenditoriale saranno presi a riferimento anche dalla giurisprudenza e dal legislatore.

In conclusione quindi, ecco il punto: ambiente e bene comune, insieme a modelli 231 e codici etici, sempre più riconosciuti per importanza ed opportunità nel mondo imprenditoriale.



Un ultima considerazione: qualcuno potrebbe obbiettare che nell’attuale contesto del ciclo congiunturale, contraddistinto da recessione economica e diminuzione della competitività da parte delle economie occidentali, quello che viene a mancare sono proprio le risorse per poter sostenere i percorsi di sviluppo dell’economia etica e sostenibile. Ma qui sta proprio la contraddizione di questo filone di pensiero. Certamente la concorrenza delle aree economiche a minore regolamentazione si presenta forte e non trascurabile. Tuttavia è questo tipo di concorrenza che è destinata a non continuare, in quanto le priorità etiche si diffonderanno progressivamente anche nelle aree di più recente sviluppo: alla crescita economica coerente con i valori del rispetto delle regole, di salvaguardia dell’ambiente e dell’uomo stesso, non esiste infatti alternativa. Assurdo pensare da parte nostra di recuperare qualche mercato tornando indietro negli anni, verso pratiche scorrette e non conformi. D’obbligo invece promuovere la logica della “compliance”, contenuta nella “231” in modo così evidente, presso le economie ancora prive di questi valori.   

Compito questo non solo dei governi dei paesi ma prima ancora di ogni operatore in base al suo comportamento: in una parola, ancora una volta, compito dell’etica.   


Dott. Claudio Donzi

 

 

Condividi:

Formazione professionale per la tua crescita.

Lisa Servizi è un Organismo di Formazione accreditato dalla Regione Veneto in ambito di Formazione Continua, e offre formazione di alto livello attraverso la business unit dedicata, che propone corsi interaziendali a catalogo, corsi aziendali personalizzati, e-learning e training su campi prove.

Rimani informato sugli aggiornamenti di settore

Iscriviti alla Newsletter!

Segui da vicino le novità di Lisa Servizi, rimani aggiornato su eventi e servizi. Promettiamo di inviarti solo contenuti che troverai sicuramente interessanti.

Nome*
Email*