Pubblicato il 13 Settembre 2021

Denunce di infortunio: chiarimenti sulle sanzioni per omissione
L’Inail ha recentemente pubblicato la circolare 24/2021 riguardante il riepilogo delle sanzioni pecuniarie a cui sono soggetti i datori di lavoro che omettano le denunce di infortunio avvenuto sul posto di lavoro.
In particolare il datore di lavoro è tenuto a denunciare l’infortunio del proprio dipendente qualora lo stesso non sia guaribile entro 3 giorni da quando ha avuto luogo il fatto.
La denuncia dev’essere presentata indipendentemente dall’indennizzabilità da parte dell’Inail.
Le tempistiche delle denunce di infortunio
La denuncia di infortunio dev’essere presentata entro 2 giorni dal giorno in cui il datore di lavoro ha ricevuto comunicazione del suo dipendente sulla prognosi dell’infortunio effettuata dal medico.
Nel caso in cui la prognosi iniziale fosse inferiore ai 3 giorni, ma successivamente subisse un allungamento, la decorrenza della scadenza per la presentazione della denuncia di infortunio è di 2 giorni da quello di comunicazione dell'allungamento della prognosi.
Nel caso di infortunio dovuto a Covid-19, invece, la scadenza per la presentazione della denuncia di infortunio è di 2 giorni dalla ricezione della prima documentazione medica che determini la necessità che il lavoratore si astenga dal lavoro a causa del contagio.
Nel caso in cui il lavoratore comunichi in primis all’Inail dell’avvenuto infortunio, dev’essere l’istituto a richiedere al datore di lavoro di denunciare l’infortunio e la scadenza viene prevista entro 2 giorni dalla ricezione, da parte del datore di lavoro, della comunicazione dell’Inail.
Sanzioni per l’omissione della denuncia di infortunio
Nel caso in cui le denunce di infortunio non avvengano nei tempi previsti dalla legge, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una cifra tra i 1.290€ e i 7.745€.
In particolare nel caso in cui il datore di lavoro proceda a pagare la cifra dovuta entro 15 giorni dal verificarsi della violazione (ovvero dall’omissione della denuncia di infortunio) egli è tenuto a pagare la cifra minima (appunto i 1.290€).
In caso si verifichi la violazione, rimane possibile sanarla spontaneamente pagando una cifra doppia rispetto a quella minima (ovvero 2.580€).
Nel caso in cui il pagamento non avvenga spontaneamente da parte del trasgressore, spetta all’ispettorato del lavoro, competente nel territorio ove ha sede l’azienda, emettere un’ordinanza con cui obbliga il datore di lavoro a pagare la sanzione.
I pagamenti devono avvenire tramite modello F23 usando i codici appositamente previsti da legge.
La sanzione cade in prescrizione dopo 5 anni dal giorno in cui la violazione ha avuto luogo, il valore della sanzione rimane quello in vigore nel momento in cui ha avuto luogo il fatto illecito.
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