Pubblicato il 27 Aprile 2012

Collaborazione organismi paritetici enti bilaterali

Com’è noto per i corsi di formazione per i lavoratori e RLS di cui all’art 37 del D.lgs 81/08

Vanno effettuati con la collaborazione organismi paritetici:

“12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.”

A seguito dell’entrata in vigore del Testo unico sono proliferati enti bilaterali fittizi all’unico scopo di poter erogare formazione, che si propongono in continuazione a tutti i soggetti interessati. La maggior parte di questi enti non esistevano fino a poco tempo fa ed esistono solo per come è stato scritto il testo di Legge.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emesso una circolare 20 del 29/7/2011 in cui si afferma che “il datore di Lavoro è tenuto a chiedere tale collaborazione unicamente agli organismi costituiti da una o più organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative firmatarie del C.C.N.L. applicato dall’azienda.

La circolare inoltre puntualizza il fatto che tali organismi devono operare nello stesso settore e nella stessa area geografica in cui opera l’azienda.

L’argomento viene ripreso e dettagliato dall’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 relativo alla formazione dei lavoratori.

“Nota: in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, … e agli organismi paritetici, .. ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’ente bilaterale o dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall’ente bilaterale o dall’organismo paritetico, entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

Si è sviluppato un grande dibattito su cosa si intenda collaborazione e sull’obbligatorietà di tale dispositivo.


Su tale argomento si è espresso anche l’avv. Rolando Dubbini, grande esperto della materia con una parere pro veritate.

Dice l’avvocato che la norma non impone di effettuare la formazione con gli enti paritetici, ma di informarli in modo da poterli mettere in condizione di formulare una proposta.

Conclude l’avvocato che “è valida la formazione in qualunque data erogata anche senza la collaborazione con gli organismi paritetici posto che il D.lgs 81/08 non prevede alcuna sanzione per la mancata collaborazione”.


Le associazioni confindustriali, e immagino anche altre, hanno emesso dei moduli per la comunicazione all’organismo paritetico delle attività di formazione.


Nota ing. Riccardo Borghetto

Personalmente ritengo che questo modo di fare le leggi non aiuti il paese. Nel momento in cui si liberalizzano tante attività, queste indicazioni portano a restrizioni e distorsioni nel mercato della formazione, senza apportare alcun valore aggiunto.

E’ evidente il tentativo di entrare nel mercato della formazione da parte delle associazioni datoriali e sindacali mediante lo strumento di legge.

Per inciso l’accordo Stato Regioni sulla formazione dei lavoratori del 21/12/2011 richiede che “ Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.”

Applicare la procedura di comunicazione agli enti paritetici fa perdere almeno 15 gg dei 60 massimi a disposizione.

Vi è il rischio che per adempiere ad un dettato non sanzionato (la comunicazione agli enti paritetici e/o bilaterali) si incappi in una violazione (mancata formazione entro i termini previsti) sanzionata penalmente.

 

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