Pubblicato il 04 Marzo 2012

Di ing. Riccardo Borghetto


Sia nel testo unico sicurezza (D.lgs 81/08 art 37 comma 12) che nel recente accordo Conferenza Stato Regioni per la formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti si fa esplicito riferimento alla collaborazione con gli enti bilaterali e organismi paritetici.

Questo ha ingenerato tra i formatori e operatori del settore una richiesta di chiarimenti che sarà a breve esaudita mediante un nuovo accordo Stato Regioni che chiarirà la situazione (al posto della solita circolare Ministeriale).

Entrando nel merito

Tutto inizia dal comma 12 dell’art 37 che è stato aggiunto dal Governo Berlusconi con il D.lgs 109/2009 che ha modificato il precedente D.lgs 81/08.

“12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.

Il precedente Governo voleva dare “peso” agli enti bilaterali e ha calato tale scelta politica nel testo. Ricordiamo, se non fosse chiaro ai lettori, che il comma 12 NON E’ SANZIONATO quindi un Datore di Lavoro che non chiedesse la collaborazione a tali enti non rischierebbe nulla.

Inoltre deve essere chiaro che tale facoltà è limitata alla formazione dei lavoratori e RLS mentre è esclusa quella dei preposti e dirigenti.

Il testo parla di settore e territorio. In sostanza se l’azienda o organizzazione applica un contratto Nazionale (CCNL), potrà eventualmente esistere un ente Bilaterale che è agganciato a quel contratto e a cui l’azienda può (non è un obbligo) aderire.

Quindi l’ente bilaterale o organismo paritetico cui si fa riferimento è quello cui l’azienda aderisce (ricordiamo che l’adesione normalmente è a titolo oneroso, quindi l’azienda dovrebbe sapere a quale ente aderisce).

Se l’azienda non aderisce a nessun ente bilaterale od organismo paritetico non ha in ogni caso alcun obbligo di andarsi a cercare un ente.

Recenti commenti (Ambiente Lavoro, Aias ecc.) confermano la tesi che la collaborazione con gli enti bilaterali va vista in ottica di miglioramento, soprattutto dove questi enti hanno maturato una specifica esperienza, ma non è assolutamente un obbligo di legge.

Vi è il rischio che gli operatori di settore venga sviati e perdano di vista invece l’obiettivo principale che è quello di realizzare un piano di formazione adeguato, rispetto della legge, che garantisca la formazione e l’addestramento secondo quanto imposto dalla norma.

Ricordiamo che la formazione è sempre stato un obbligo del datore di lavoro, sin dal vecchio DPR 547/55 al d.lgs 626/94. L’obbligo di legge è sempre esistito e la norma si è via via resa più dettagliata, ma la sostanza c’era anche prima.

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