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Pubblicato il 20 Luglio, 2017

Circolare 11/2012 verifiche periodiche attrezzature

Circolare 11/2012 verifiche periodiche attrezzature

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare 11 del 25/5/2012 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle verifiche periodiche delle attrezzature di cui al Decreto 11/4/2011.

La circolare 11 del 25/5/2012 si è resa necessaria per rispondere ai molti quesiti sull’argomento ed è passata al vaglio di tutti gli enti interessati.

La circolare parte dalla considerazione che l’obbligo di sottoporre le attrezzature a verifiche periodiche è del datore di lavoro in base all’art 71 del D.lgs 81/08 ( e relativo allegato VII), e che i soggetti titolari rispettivamente della prima verifica periodica e delle successive sono l’Inail (ex Ispesl) e ASL.

Secondo le procedure del DM 11/4/2011 la modalità di richiesta di verifica periodica per essere considerata valida e ottenere la decorrenza dei termini di 30/60 gg entro i quali gli enti interessati devono effettuare la verifica periodica deve contenere determinati  requisiti.
 

Se i dati della domanda sono incompleti l’Inail/ASL risponde che i termini di 30/60 gg da rispettare decorrono dalla data di richiesta effettuata con tutti i dati completi.

Vengono fornite indicazioni su cosa si intenda per  data di richiesta (cioè l’inizio del termine di decorrenza di 30/60 gg).

Scelta del soggetto privato abilitato

La scelta del soggetto privato abilitato viene effettuata al momento della richiesta, indicando gli estremi del soggetto abilitato tra quelli iscritti negli elenchi dei soggetti abilitati (Inail e Asl).

Qualora vengano superati i termini di 30/60 gg senza che vi sia stato intervento da parte del soggetto titolare della funzione o di quello abilitato, il Datore di Lavoro individua uno dei soggetti abilitati nella Regione in cui si trova l’attrezzatura da sottoporre a verifica, iscritto nell’elenco NAZIONALE dei soggetti abilitati.

Se per caso non sono presenti soggetti abilitati nella Regione, il Datore di Lavoro si rivolge ad uno dei soggetti abilitati nell’elenco Nazionale per quella specifica attrezzatura.

Le Regioni a Statuto Speciale e le Provincie Autonome che hanno norme specifiche in materia possono utilizzare i verificatori già individuati da tali norme.
 

Interruzione o sospensione dei termini temporali

I termini temporali di 30/60 gg a disposizione degli enti titolari della funzione si interrompono ove il soggetto non possa effettuare la verifica per “cause indipendenti dalla sua volontà”, o quando siano necessari altri documenti, certificazioni, prove, indagini supplementare chieste dal verificatore.

Tale sospensione deve essere comunicata al soggetto titolare della funzione.

Modulistica

Viene chiarito che con l’entrata in vigore del DM 11/4/11 va utilizzata la modulistica riportata nell’allegato IV del decreto.

Tariffazione

 Le tariffe delle verifiche periodiche vanno pagate secondo le modalità previste dai soggetti titolari (Inail e ASL) cui compete una percentuale (dal 5 al 15%) anche per le verifiche effettuate da privati.

Scarica la circolare 11 del  25/5/2012

Circolare 11/2012 verifiche periodiche attrezzature

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