Pubblicato il 22 Dicembre 2015

CIIP: Controlli su erogazione formazione

CIIP: Controlli su erogazione formazione

Finalmente la CIIP si sveglia (forse).

L’articolo che avevo scritto circa un mese fa, il 22 Novembre  e poi ripreso dal Blog di Muglia la Furia ove paragonavo le truffe della vendita dei corsi di formazione a quella dell’olio di oliva extravergine, è stato in qualche modo letto, metabolizzato e sembra che abbia smosso qualcuno in ambito CIIP che ha prodotto un documento in data 10 Dicembre 2015.  Anche le date sono in perfetta armonia.

Sostanzialmente la CIIP, dopo anni di letargia su questo punto, prendendo spunto dal mio articolo, si esprime in questo modo “si sono sviluppate ampie zone di elusione e/o evasione degli obblighi normativi relativi alla formazione, con il frequente ricorso a soluzioni di mera apparenza, il rilascio di attestati formativi di comodo e/o al seguito di procedure meramente burocratiche e prive di contenuti reali, con docenze affidate a formatori non qualificati e la vendita di corsi in formazione a distanza privi dei requisiti di legge, spesso anche di contenuti pertinenti, tali da configurare vere fattispecie di truffa ai danni degli utenti “.

La CIIP continua: Con questo “Si è così assistito a deleghe “in bianco” che enti bilaterali di dubbia rappresentatività o associazioni datoriali e sindacali hanno distribuito, senza alcun controllo reale delle competenze dei delegati e, soprattutto, del corretto svolgimento del percorso didattico. Tutto ciò ha determinato uno sviluppo di un “mercato” della formazione con la rincorsa al minor costo senza alcun riferimento a criteri di qualità, efficienza ed efficacia.

Praticamente la CIIP mi da ragione e formula le seguenti proposte:

1) Tutti i soggetti non ope legis che svolgono attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia autonomamente che in collaborazione con soggetti legittimati, devono dimostrare/certificare la competenza (accreditamento regionale con certificazione competenze e/o sistema di gestione, secondo standard riconosciuti in Italia e negli altri Paesi)

Commento:

Le parole “e/o” di fatto snaturano gli attuali accordi stato Regioni concedendo la possibilità di operare anche a soggetti che hanno la sola certificazione del sistema qualità. Questo rappresenta un passo indietro rispetto agli originali accordi Stato Regioni che richiedevano uno standard di gran lunga superiore, come l’accreditamento Regionale. Sappiamo benissimo che la certificazione del sistema qualità è facilissima da ottenere, anche grazie a enti compiacenti, e non è una reale garanzia. Di fatto la CIIP, anche a causa del conflitto di interessi che si trova in casa (associazioni che vendono attestati) non è in grado di tornare indietro per evitare la vendita di attestati, e cerca una soluzione di compromesso al ribasso.

  2) Tutti i soggetti accreditati/certificati possono operare sull’intero territorio nazionale (riconoscimento reciproco accreditamenti regionali).

Commento:

Era ora che la CIIP si muovesse su un punto del genere. Sono anni che dico che l’accreditamento con limite di operatività Regionale non ha senso e limita il business degli operatori di settore. E’ una delle principali cause del motivo della compra vendita di attestazioni da parte degli enti accreditati localmente.

3) Programmare un Piano Nazionale dei Controlli (organismi di vigilanza ASL) mirato alla “formazione efficace”. Controlli sistematici nelle aziende e presso i soggetti formatori accreditati/certificati. Definizione di metodi per la verifica dell’efficacia della “funzione educativa” della formazione erogata.

Sicuramente positivo come concetto ma di difficile operatività. Alcuni anni fa avevo organizzato un convegno proprio sulla formazione e avevo invitato il direttore dello  Spisal che doveva parlare dei controlli in questo ambito.  La relazione è stata illuminante: Gli Spisal sono pochi, non hanno tempo, non conoscono nel dettaglio le questioni della formazione e hanno altre priorità. Avremmo un altro possibile controllo di pura  facciata.

4) Istituzione del libretto formativo individuale elettronico con inserimento dei percorsi formativi realizzati a cura dei soggetti formatori abilitati.

Sicuramente positivo. Sono passati oltre 10 anni da quando è nato il concetto di libretto formativo. Le istituzioni non sono state in grado in dieci anni a dare sostanza al concetto. Speriamo.

5) Predisporre un protocollo di verifica sulla efficacia della formazione e-learning e avviare controlli sull’erogazione di questi percorsi formativi.

Anche in questo caso non credo che i controlli potranno impedire di operare ai soggetti che inquinano il mercato in questo ambito e che praticamente sono ormai noti. Addirittura una finta associazione con organi sociali fatti in famiglia è riuscita a farsi riconoscere dal Ministero dello sviluppo economico nell’elenco delle associazioni che rilasciano l’attestato di qualità dei servizi. E’ uno dei principali venditori di corsi on line a bassissimo costo sul Web.

6) Vietare l’acquisizione di crediti “formativi” attraverso la partecipazione a momenti con funzione “informativa/divulgativa” (convegni, seminari, ecc.).

Su questo punto non sono in accordo con la posizione di CIIP che riprende un vecchio cavallo di battaglia del compianto Rino Pavanello e sostenuta all’epoca anche da Aias. E’ una posizione ideologica. Gli eventi come convegni e seminari,  anche con molte persone, possono essere un ottimo momento formativo, se il relatore è di qualità, come spesso accade. Personalmente mi sono formato partecipando a centinaia di eventi di questo tipo prima che uscissero i corsi normati.

7) Definire precisi “Indicatori di performance” dei processi di formazione professionale con cui misurare confrontare i percorsi formativi erogati.

8) Migliorare i criteri di verifica della “Qualificazione dei Formatori” in linea con gli standard europei (EQF).

Commento definitivo.

Se ci sono sicuramente degli aspetti positivi, direi che manca il punto centrale nel documento CIIP che è la “vendita di attestati”. Basterebbe indicare la seguente frase “è vietata la vendita di attestati. In caso di riscontro di attestati acquistati il loro valore è nullo”. La collaborazione non può avvenire, a mio modesto parere, tramite la vendita delle attestazioni, emesse da un soggetto che ha i titoli di legge, ad un soggetto che non li ha. So per certo che questa mia posizione susciterà qualche polemica, ma questo è ciò che penso e non da ora.

Ing. Riccardo Borghetto –amministratore unico Lisa Servizi srl

Vai al sito della CIIIP 

 

 

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