Chi è autorizzato a tenere corsi di formazione
In linea di principio un dirigente, un preposto o anche il datore di lavoro, “potrebbero” essere docenti.
Alcune linee di indirizzo:
–informazione: si tratta di informare i lavoratori su aspetti di organizzazione della sicurezza, di procedure da utilizzare, di livelli di esposizione ad agenti fisico chimici. L’informazione può essere fatta anche con riunioni, comunicazioni stabili in bacheche o allegate al cedolino dello stipendio, con poster e altre tecniche.
–addestramento: la definizione è “complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro”. Si tratta quindi di un’attività di tipo “pratico” da svolgersi prevalentemente sul posto di lavoro o in una situazione di simulazione. Può essere condotta dal capo gerarchico o lavoratore esperto o dal fornitore dell’attrezzatura all’atto della messa in funzione.
–formazione: “processo educativo.. per acquisire competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti..”. Trattandosi di un processo è una attività continua in cui è importante più che l’erogazione, l’ottenimento dello scopo finale. Non essendo i lavoratori “uguali” per esperienza, età, nazionalità ecc, non è affatto garantito che una erogazione standard vada bene a tutti.
L’importante è documentare tutte le attività che si fanno mediante registri presenze, con indicazione dei programmi, materiali utilizzati, docenti, ore ecc.
Verificare sempre l’apprendimento e se del caso ripetere l’erogazione per le persone che hanno più difficoltà.