Commento da parte ing. Riccardo Borghetto
Ha suscitato stupore tra gli addetti ai lavori la sentenza numero 100023 del 10/3/2015 della Corte di Cassazione, la quale afferma che l’art 18 lettera i del D.lgs 81/08 che obbliga il datore di lavoro ad adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento non è presidiata da sanzione penale.
Tra i meno accorti sembrerebbe, a prima vista, che tutto l’impianto degli obblighi della formazione venga meno, con tutte le implicazioni del caso.
In realtà non è necessario scomodare la Corte di Cassazione. Se si va vedere il D.lgs 81/08 nella versione commentata scaricabile dal sito del governo si scopre che effettivamente quel comma NON è supportato da sanzione penale.
Lo sono invece l’articolo 36 (informazione : Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente Art. 36, co. 1 e 2: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)])
e articolo 37 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente • Art. 37, co. 1, 7, 9 e 10: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]
Anche l’articolo 73 relativo agli obblighi di informazione, formazione e addestramento sulle attrezzature pericolose non è sanzionato penalmente e cosi pure anche gli accordi Stato Regioni sulla formazione (accordi del 21/12/2011 e 22/2/2012 ecc,).
In pratica se parliamo di obblighi di informazione e formazione solo gli articoli 36 e 37 sono dotati di sanzioni penali.
Ad oggi non ho visto la sentenza in oggetto ma è probabile che tutto l’impianto su cui la vicenda è stata costruita sia stata basata sull’articolo di legge sbagliato, sull’articolo 18 comma i al posto del relativo comma dell’articolo 37.
Gli operatori della sicurezza possono stare tranquilli.
E i formatori non rimarranno disoccupati.