Pubblicato il 04 Febbraio 2014

Caso Impregilo: “scuola” per tutti

Il caso Impregilo fa ancora parlare di sé ed attira nuovamente l’attenzione riguardo la ricerca dei criteri più validi sui quali impostare i propri modelli organizzativi.

L’argomento rappresenta, in buona sostanza, il cuore di ogni valutazione ci si trovi a compiere all’interno delle aziende, in ordine ai requisiti del decreto 231.

Il fatto è costituito dalla sentenza della Corte di Cassazione depositata alla sezione penale il 30 gennaio scorso al numero 4677. Questa fa seguito al ricorso che la procura generale del Tribunale di Milano aveva avviato dopo la sentenza della Corte d’Appello dello stesso tribunale, la quale aveva confermato nel mese di giugno del 2012 l’assoluzione della società Impregilo per il reato di aggiotaggio commesso dai suoi dirigenti.

Come senz’altro si ricorderà, le citate sentenze del Tribunale di Milano, in appello come in primo grado, avevano segnato un episodio di grande rilievo nell’ambito della giurisprudenza evolutasi in questi ultimi anni, in ordine al decreto sulla responsabilità amministrativa degli enti. In primo luogo avevano infatti costituito un raro caso di riconosciuta validità, ai fini dell’esimente di responsabilità, di un modello organizzativo assunto in occasione di episodi criminosi verificatisi in ambito aziendale.

Il reato in questione – aggiotaggio – non è essenziale alle valutazioni che andremo a fare, quanto di notevole interesse sono piuttosto le formulazioni espressa dalla cassazione, che fanno seguito appunto a quello del tribunale, apparentemente contraddicendole.

Riprendiamo innanzi tutto la tesi di assoluzione ribadita in appello: questa osservava che il compimento del reato era accaduto in una situazione di elusione delle norme e dei sistemi di controllo del modello organizzativo adottato all’interno della società interessata e quindi non poteva configurare responsabilità per l’ente, che aveva efficacemente adottato le misure di presidio e contrasto.

Questa interpretazione, in favore dell’esimente, non è in realtà stata annullata dalla corte di cassazione che altre ed altrettanto interessanti considerazioni è invece andata ad attuare. Quindi il principio della elusione di un sistema di controllo resta un principio “forte” per la valutazione e l’impostazione dei modelli. I modelli, che altro non sono che sistemi di controllo interno aziendale, devono mirare ad impedire la commissione dei reati e questi, se commessi, devono venire attuati riuscendo ad evitare forme specifiche di controllo. Si tratta quindi di un giudizio di efficacia che la Cassazione non ha affatto “accantonato”.

La Corte di Cassazione, infatti, invece di annullare questo principio, arricchisce ulteriormente di nuovi elementi il giudizio e le valutazioni che si possono esprimere sui modelli organizzativi da parte di un magistrato. La sentenza in questione infatti sostiene, in breve, che la responsabilità dell’ente non si basa semplicemente sul fatto che il sistema di controllo non ha impedito la commissione di un reato e che pertanto, di fronte ad un episodio criminoso, per l’esistenza stessa di questo, è dimostrata l’inefficacia del modello. Questo “automatismo”, che in realtà aveva forse alimentato la tendenza delle giurisprudenza nei primi anni di applicazione, è lungi dal venire ripristinato.

Chiarisce infatti ancora la Cassazione che occorre esprimere un vero giudizio di merito sulla efficacia del modello. Non è chiaramente sufficiente che il modello di controllo si richiami a principi generali, come quelli di una “linea guida”, ma deve essere progettato invece “a misura” del’azienda. L’efficacia va dimostrata cioè nell’ambito specifico aziendale.

In particolare dalla citata sentenza della Cassazione, che accogliendo il ricorso della procura generale, rinvia di fatto il caso al Tribunale di secondo grado, emergono considerazioni di critica specificamente rivolte al modello in questione e non ad una generale metodologia di interpretazione; nel caso specifico molta attenzione è stata rivolta, ad esempio, all’impostazione dell’Organismo di Vigilanza nella struttura organizzativa aziendale, che evidentemente non realizzava pienamente, nel caso in questione, i requisiti di indipendenza ed autonomia richiamati dal decreto 231.

Quindi, in buona sostanza, anche la sentenza di cassazione ribadisce questa positiva tendenza giurisprudenziale che entra nel merito della efficacia dei modelli e quindi si presenta matura e ponderata al giudizio di valutazione nella concessione o meno dell’esimente.

In questo senso si vede confermata la necessità di adottare modelli di prevenzione che siano efficacemente personalizzati sulla struttura aziendale e che rappresentino veri sistemi di controllo interno, sul cui significato ho già avuto modo di chiarire il mio pensiero nelle precedenti pubblicazioni, alle quali pertanto rinvio.


 

 
 

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