Pubblicato il 27 Aprile 2012

autocertificazione valutazione rischi

autocertificazione valutazione rischi

 

Autocertificazione addio.

Finalmente finisce l’epoca dell’autocertificazione.

Dal primo luglio 2012 cessa il periodo transitorio che consentiva, limitatamente alle aziende famigliari, a basso rischio, e con meno di 10 dipendenti l’autocertificazione valutazione dei rischi.

Anche loro dovranno avere un documento (documento di valutazione dei rischi) in cui siano valutati tutti i rischi, compreso il rischio stress lavoro correlato.

Recita infatti il Dlgs 81/08 art 29 comma 5: “I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g).”

 

 

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